Nesso causale probabilistico e uranio impoverito: parere del Comitato carente (TAR Toscana n. 127 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica del Comitato di verifica è ammesso nei limiti del vizio logico della motivazione, della manifesta irragionevolezza e del palese travisamento dei fatti. In presenza di incertezza scientifica sul nesso eziologico tra servizio e infermità non è richiesta la certezza assoluta, essendo sufficiente un apprezzabile grado di probabilità. Quando il militare abbia prestato servizio in teatri operativi contaminati da uranio impoverito, la dipendenza da causa di servizio deve ritenersi accertata su base probabilistico-statistica, salvo che l’Amministrazione dimostri fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Il parere del Comitato che neghi il nesso con formule stereotipe, senza argomenti scientifici né spiegazioni causali alternative, è carente di motivazione e travolge il provvedimento che vi si conformi per relationem.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri chiedeva nel 2017 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per l’infermità consistente negli esiti di tiroidectomia totale da carcinoma papillare e follicolare. A sostegno del rapporto causale allegava la partecipazione a numerose missioni fuori area in Bosnia, Kosovo, Iraq e Afghanistan, territori contaminati da uranio impoverito, solventi e metalli pesanti.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio rendeva parere negativo, confermato in sede di riesame, e l’Amministrazione rigettava l’istanza con decreto del 12.12.2020. Il ricorrente impugnava il decreto e i pareri, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, e chiedeva in via autonoma l’accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio con condanna al pagamento dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione degli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio come espressione di discrezionalità tecnica. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale circoscrive il proprio sindacato ai vizi logici della motivazione, alla manifesta irragionevolezza e al travisamento dei fatti, concentrandosi sul difetto di motivazione e di istruttoria del parere.
Il punto centrale è la carenza di motivazione del parere. Il Comitato non chiarisce per quali ragioni il ricorrente non sarebbe stato esposto, in misura causalmente significativa, agli effetti patogenetici di un ambiente interessato dall’uso di proiettili all’uranio impoverito. L’omissione è tanto più rilevante perché lo stesso organo riconosce la partecipazione ai teatri operativi e annovera tra i fattori di rischio dei tumori tiroidei proprio l’esposizione a radiazioni ionizzanti.
La formula secondo cui sarebbero stati esaminati tutti gli elementi del servizio si riduce a clausola di stile. Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo, espresso da pronunce della stessa sezione e confermato dal Cons. Stato, sez. II, n. 6977 del 2022, secondo cui la mancanza di una legge scientifica universale non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, che può fondarsi su una dimostrazione probabilistico-statistica. Di fronte a elementi statistici rilevanti, la dipendenza da causa di servizio si considera accertata salvo prova di fattori esogeni esclusivi.
Il provvedimento impugnato non offre alcun argomento scientificamente sorretto a sostegno della negazione del nesso, né indica una spiegazione causale alternativa: carenza di iodio, familiarità e autoimmunità restano mere asserzioni. La censura di difetto di motivazione e di istruttoria coglie quindi nel segno, con assorbimento degli altri motivi e annullamento degli atti, salvo il riesercizio della funzione.
La domanda di accertamento della dipendenza e di condanna al pagamento dell’equo indennizzo è invece inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., perché l’annullamento per vizio motivazionale lascia all’Amministrazione la possibilità di riesercitare il potere in modo conforme, rendendo superfluo disporre la consulenza tecnica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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