Ampliamento della concessione demaniale? Qualifica complessa e nuovo titolo (TAR Puglia n. 136 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ampliamento di una concessione demaniale marittima che comporti la realizzazione di manufatti stabili e di un’area di pertinenza non costituisce semplice variazione del titolo originario, ma richiesta di una nuova concessione, differente negli elementi essenziali e soggetta alle regole degli artt. 36 e 37 cod. nav.. Il provvedimento che conclude il procedimento di ampliamento è espressione di discrezionalità amministrativa e deve motivare sugli esiti dell’istruttoria, restando sindacabile nei limiti della manifesta irrazionalità o erroneità dei presupposti. L’onere di allegare la documentazione necessaria alla valutazione di compatibilità con lo strumento di pianificazione grava sull’istante e non può essere trasferito all’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune per un’area di 538 mq, poi ampliata con licenza suppletiva per la sola posa di ombrelloni e sdraio. Nel 2018 la società presenta istanza di ampliamento per una superficie di 1.426,35 mq, con aumento del fronte mare di 140 mq, al fine di realizzare un chiosco bar con servizi igienici, vano deposito, veranda coperta e struttura ombreggiante per tavoli e sedie.
Il Comune, dopo il preavviso di rigetto, respinge l’istanza rilevando che la richiesta non costituisce mera variazione del titolo in essere e presenta incompatibilità con il Piano Regionale delle Coste e con la pianificazione sovraordinata. La società impugna il diniego davanti al TAR, deducendo violazione della legge n. 241/1990, della legge regionale n. 17/2015, delle NTA del PRC e del PPTR, oltre a eccesso di potere e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune. La normativa sopravvenuta sulla durata delle concessioni turistico-ricreative non incide sul giudizio, che non riguarda la validità o l’efficacia dei titoli concessori.
Nel merito il ricorso è infondato. Il TAR condivide la qualificazione operata dal Comune: la realizzazione di un chiosco bar con annessi servizi e area di pertinenza coperta modifica nella sostanza il titolo originario, che prevedeva la sola posa di ombrelloni e sdraie. La domanda non è dunque semplice variazione, ma richiesta di nuova concessione, soggetta alle regole degli artt. 36 e 37 cod. nav.
Quanto all’eccesso di potere, il Collegio richiama il principio secondo cui il provvedimento conclusivo del procedimento di ampliamento è pur sempre discrezionale e deve motivare sugli aspetti evidenziati dall’istruttoria, per consentire il sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta irrazionalità o erroneità dei presupposti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5228 del 2022). Nel caso concreto il diniego non presenta tali vizi, avendo il Comune individuato con esattezza le ragioni ostative alla luce delle prescrizioni delle NTA del PRC.
Il TAR rileva inoltre che la ricorrente non ha offerto elementi idonei a dimostrare la concedibilità dell’area secondo il PRC, né ha prodotto la documentazione richiesta per la valutazione di compatibilità del progetto, in particolare quella relativa allo stato di criticità e sensibilità ambientale. L’onere di allegazione resta a carico dell’interessato e non può essere trasferito all’Amministrazione. Le residue doglianze sono giudicate generiche e indimostrate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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