Inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione su area demaniale (TAR Lombardia n. 3394 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto destinatario di un’ordinanza di demolizione che non la impugni non può contestare, in sede di gravame avverso la sanzione irrogata per la sua inottemperanza, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’atto presupposto, divenuto intangibile. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 si applica anche all’inottemperanza all’ordine di demolizione impartito ai sensi dell’art. 35 del medesimo d.P.R. per gli abusi su area demaniale, non potendo tale inottemperanza restare priva di conseguenze sanzionatorie. La censura che si limiti a lamentare l’applicazione del regime sanzionatorio vigente al momento dell’esercizio del potere, senza indicare la sanzione che sarebbe stata applicabile, è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di rappresentante legale di un’associazione, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune gli ha ingiunto il pagamento di Euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione.

L’ordine di demolizione era stato adottato ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento a un manufatto realizzato in assenza di titolo abilitativo su area dell’Agenzia del Demanio, gravata da vincoli paesaggistici e in uso all’associazione. Il ricorrente ha dedotto la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso, risalente a oltre cinquant’anni prima, e l’assenza di disponibilità del bene, contestando inoltre l’applicazione della sanzione vigente alla data del provvedimento anziché a quella di commissione dell’abuso. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento presupposto. Il primo motivo, con cui il ricorrente assume l’applicabilità dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 31 e la conseguente irrogabilità della sanzione al solo responsabile della violazione, mira in realtà a confutare il presupposto del provvedimento impugnato, cioè l’inottemperanza all’ordine di demolizione, sulla base della contestata legittimazione passiva rispetto all’atto presupposto.

Il Tribunale qualifica la censura come un surrettizio tentativo di rimettersi in termini ai fini dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, divenuta intangibile perché mai contestata. Poiché l’ordine era stato notificato al ricorrente nella qualità di utilizzatore, resta definitivamente preclusa la possibilità di contestare il difetto di legittimazione passiva in relazione alla sanzione emanata per l’inottemperanza. Il motivo è pertanto inammissibile.

Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8747; Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3391; Sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2122), secondo cui destinatario della sanzione per gli abusi edilizi è il responsabile dell’abuso e non anche il proprietario, salvo che questi abbia la disponibilità o il possesso del bene e non abbia provveduto alla demolizione. Nel caso concreto il ricorrente, consapevole della violazione per effetto della notifica dell’ordinanza, non ha provveduto alla demolizione del manufatto di cui l’associazione aveva la disponibilità.

Quanto alla dedotta applicazione retroattiva del regime sanzionatorio, la censura è inammissibile per difetto di specificità richiesta dall’art. 40 c.p.a.: il ricorrente non ha indicato la sanzione concretamente applicabile secondo il criterio invocato. Nel merito, richiamando Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2019, n. 6464, il Collegio osserva che le sanzioni edilizie hanno finalità ripristinatoria e non afflittiva e che, avendo l’abuso edilizio natura di illecito permanente, è applicabile il regime vigente al momento dell’irrogazione.

Infine, è dichiarata inammissibile la censura sulla pretesa assenza di sanzione pecuniaria nell’art. 35, sollevata per la prima volta in memoria di replica. Nel merito, la previsione del comma 4-bis all’interno dell’art. 31 non ne esclude l’applicazione simmetrica agli abusi su area demaniale, pena la paradossale assenza di sanzione proprio per gli illeciti di maggior disvalore. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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