Caro materiali e concessioni norma derogatoria sopravvenuta (Cons. Stato n. 1280 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 27 d.l. n. 50/2022 non introduce una disciplina di revisione dei prezzi in corso di esecuzione, ma una misura eccezionale di aggiornamento preventivo del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, da operarsi prima dell’inizio dei lavori. Il suo ambito soggettivo è circoscritto ai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che affidano lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016; essa non riguarda i lavori eseguiti direttamente dal concessionario nel rapporto con l’ente concedente. La norma ha carattere ipso iure derogatorio rispetto alle clausole della convenzione e all’autonomia negoziale difformi, anche anteriori, e la facoltatività in essa prevista attiene solo alla scelta del concessionario di avvalersene. Resta fermo che, per i lavori eseguiti direttamente, operano i meccanismi revisionali del Piano Economico Finanziario e il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Il Fatto
Una società concessionaria otteneva dal Comune l’affidamento, in regime di finanza di progetto, della costruzione e gestione di un parcheggio pubblico e per residenti nel sottosuolo di una via cittadina. La convenzione veniva sottoscritta nel 2014, all’esito di una procedura di gara.
Con una comunicazione dirigenziale del 31 ottobre 2023 il Comune negava l’applicabilità dell’art. 27 d.l. n. 50/2022 alla convenzione, sul presupposto che la norma operasse solo per le concessioni affidate senza gara. La società impugnava tale atto davanti al TAR Lombardia e, con motivi aggiunti, anche il successivo rigetto della propria istanza di revisione prezzi. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti. Il Comune proponeva appello, deducendo l’erronea interpretazione dell’ambito soggettivo della norma e la sua inapplicabilità a fronte di clausole contrattuali difformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Consiglio di Stato esclude che l’art. 27 possa essere limitato ai soli rapporti concessori instaurati senza gara. Il dato testuale – il richiamo ai concessionari di cui all’art. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 – individua i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici, affidano lavori a terzi con procedure di evidenza pubblica. La norma, dunque, non si riferisce ai lavori che l’ente concedente affida direttamente al concessionario, ma a quelli che questi affida a terzi esecutori.
Il Collegio dichiara di dare continuità all’orientamento espresso da Cons. Stato, V, n. 115 del 2026. L’esclusione dei lavori eseguiti direttamente non comporta però che, in tale ipotesi, sia preclusa ogni forma di revisione dei prezzi: vengono in rilievo il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, il collegato strumento della rinegoziazione e i meccanismi revisionali del Piano Economico Finanziario, secondo quanto già affermato da Cons. Stato, V, n. 4636 del 2020.
La Corte chiarisce poi la natura della misura: non una compensazione di costi già sostenuti, ma un aggiornamento ex ante dei prezzi preventivati, con istruttoria limitata al raffronto tra prezzari. Ne deriva l’applicabilità della norma alle procedure non ancora espletate o che, pur espletate, richiedano l’aggiornamento del progetto, perché i lavori non hanno ancora avuto esecuzione.
Sul secondo motivo, il Collegio nega che il carattere facoltativo della previsione consenta alle parti di derogarvi. La convenzione è antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 50/2022 e la facoltatività attiene soltanto alla scelta del concessionario di avvalersi del regime speciale. La norma, in difetto di limitazioni espresse, si applica ipso iure a tutti i rapporti in essere, prevalendo sulle pattuizioni negoziali incompatibili, posto che non si può rinunciare a facoltà non ancora sorte. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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