Accesso alla SCIA dei concorrenti e divieto di valutazione anticipata dell’utilità (Cons. Stato n. 1279 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi, l’amministrazione che detiene il documento non può fondare il diniego su una valutazione ex ante dell’ammissibilità, dell’influenza o della decisività del documento richiesto rispetto a un eventuale giudizio instaurato o da instaurare. Un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione, non alla pubblica amministrazione né al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso. L’istante non deve dimostrare vizi della SCIA dei concorrenti, essendo sufficiente un interesse potenzialmente tutelabile in sede giudiziaria, rispetto al quale la documentazione richiesta possa fornire elementi di supporto. Grava sull’amministrazione, in ragione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare l’irrilevanza del documento ai fini dell’ostensione.
Il Fatto
La società ricorrente esercita un servizio di trasporto con autobus tra la stazione Centrale di Milano e l’aeroporto di Malpensa. Con nota del 20 febbraio 2025 chiedeva all’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese di svolgere verifiche su presunte condotte anticoncorrenziali di due soggetti concorrenti e, contestualmente, di ostendere la SCIA da essi presentata, comprensiva degli allegati, nonché gli atti di assegnazione delle fermate e i nulla osta per la sicurezza.
L’Agenzia negava l’accesso con nota del 24 marzo 2025, rilevando che le ragioni dell’istante erano estranee al contenuto della SCIA e che difettava un interesse qualificato. Il TAR Lombardia, con sentenza n. 2753/2025, accoglieva il ricorso, escludendo che l’amministrazione potesse negare l’accesso in base a valutazioni sull’utilità del documento in un successivo giudizio. Proponeva appello l’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi, strettamente connessi. L’appellante sosteneva che il diritto all’ostensione andrebbe limitato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e condizionato a un nesso di strumentalità tra documento e possibili lesioni; poiché l’istanza avrebbe chiesto l’intera documentazione riferibile alle SCIA dei concorrenti, si sarebbe legittimato un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, vietato dall’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.
La Corte ritiene la censura infondata sul piano della ricostruzione dell’istanza. Questa non mirava a ottenere genericamente “qualsiasi documento” posseduto dall’amministrazione — ipotesi che sola avrebbe potuto rientrare nel divieto invocato — bensì specificamente la SCIA in forza della quale i concorrenti esercitavano il servizio, con i relativi allegati, gli atti di assegnazione delle fermate e i nulla osta. Il diniego non può quindi reggersi sulla constatazione, definita formalistica, che nessuna contestazione era stata mossa a quella SCIA.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere valutativo. Non si può escludere a priori che dal contenuto concreto della SCIA emergano elementi utili a confermare i sospetti di intese anticoncorrenziali, ed è piuttosto onere dell’amministrazione detentrice, in ragione del principio di vicinanza della prova, dimostrarne l’irrilevanza. Per accedere al documento non occorreva fondare l’istanza su presunti vizi della SCIA, bastando un interesse potenzialmente tutelabile in sede giudiziaria.
Il secondo motivo è respinto per le medesime ragioni. L’Agenzia non ha esplicitato in concreto perché il contenuto della SCIA non avrebbe potuto offrire alcun riscontro utile, limitandosi a evocare una “mancanza di collegamento a prima vista”. Così facendo ha svolto quella valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività dei documenti richiesti che, secondo Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2021, compete solo all’autorità giudiziaria e non all’amministrazione detentrice né al giudice dell’accesso.
L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA e CPA se dovute.
Nota della Redazione
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