Terapia ABA al minore autistico, durata parametrata al PDTA e revisione periodica (Cons. Stato n. 1273 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può condannare l’amministrazione sanitaria a garantire la terapia ABA in favore del minore con disturbo dello spettro autistico anche per una durata superiore a quella prevista nel piano terapeutico individuale, onde evitare che il privato sia costretto a impugnare reiteratamente nuovi piani elusivi del giudicato. L’erogazione resta però rebus sic stantibus, dovendosi parametrare al percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale e alle sue fasce di età, con revisione periodica della risposta al trattamento. Non è ragionevole imporre un piano che accompagni il soggetto fino alla maggiore età senza verifica intermedia, poiché le linee guida nazionali rimarcano l’importanza della valutazione periodica. Il controllo giudiziario sugli esiti della verifica, anche in sede di ottemperanza, resta il presidio contro la rivalutazione meramente elusiva.

Il Fatto

I genitori, esercenti la potestà su un figlio minore gravemente affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, hanno adito il TAR Campania, sede di Salerno, lamentando l’omessa erogazione del trattamento ABA nella misura di almeno 25 ore settimanali, oltre supervisione mensile, fino al compimento del diciottesimo anno.

Il primo giudice ha accolto in parte il ricorso, annullando la delibera regionale nella parte relativa al monte ore e il PRI, e ha ordinato all’ASL di garantire la terapia per 25 ore settimanali e la supervisione per la durata di un anno, con successiva rivalutazione del minore. I genitori hanno appellato la sola statuizione sulla durata, dolendosi del difetto di motivazione e del contrasto con le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio, che avevano prospettato la continuità fino alla maggiore età.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il tema muovendo dal precedente della Sezione n. 4914/2025, che ha affrontato la questione della durata dei trattamenti terapeutici per lunghi periodi. La questione impone di bilanciare l’effettività della tutela giurisdizionale con il rispetto della disciplina nazionale e regionale di riferimento.

Il motivo è respinto nella parte in cui contesta il numero di ore e la durata temporale. La Corte chiarisce che, se le risultanze istruttorie supportano la pretesa, è possibile condannare l’amministrazione a garantire il trattamento per un tempo maggiore di quello originariamente previsto, anche per evitare impugnazioni reiterate di piani elusivi della decisione. L’erogazione va però intesa rebus sic stantibus, fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche.

Il percorso argomentativo si àncora al PDTA n. 131/2021: per la fascia di età del minore la terapia prevede una durata da trentasei a sessanta mesi, con revisione ogni sei mesi. Combinando tali previsioni con la CTU, al minore va riconosciuto un massimo di sessanta mesi, con la prescrizione della revisione semestrale. Quanto a quest’ultima, il PDTA non risulta specificamente impugnato e la previsione non è illegittima.

Il Collegio sottolinea che neppure dalle linee guida nazionali dell’Istituto superiore di sanità emergono elementi favorevoli a un piano che accompagni il soggetto fino alla maggiore età senza revisione periodica; esse rimarcano anzi l’importanza della valutazione periodica della risposta al trattamento. Non è dunque ragionevole impedire agli enti regionali la verifica con la periodicità stabilita dall’atto di indirizzo.

L’eventuale controllo giudiziario sugli esiti della verifica e sui provvedimenti conseguenti, anche in sede di ottemperanza, permetterà di stabilire se la clausola rebus sic stantibus sia stata rispettata ovvero se la rivalutazione abbia rappresentato un modo per eludere la pronuncia. L’appello è quindi accolto in parte, riconoscendosi la terapia per sessanta mesi dalla pronuncia del TAR, con revisione periodica; le spese sono compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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