L’inerzia dell’Amministrazione dopo il giudicato del giudice ordinario legittima l’ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 13 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza di condanna al pagamento di somme, passata in giudicato, configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice ordinario. L’onere di provare l’avvenuto adempimento del precetto giurisdizionale grava sul debitore, che non può eliderlo deducendo la mera predisposizione di una piattaforma digitale per la richiesta di liquidazione delle somme. In presenza di un’inottemperanza accertata, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la sentenza, assegnando un termine e nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta con funzione sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di una somma in suo favore, oltre accessori e spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo avvenuta nel novembre 2024, l’Amministrazione non vi aveva dato seguito.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e rappresentando l’avvenuta attivazione di una piattaforma telematica per la richiesta di pagamento da parte dei beneficiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto dei termini per l’azione di ottemperanza e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione spontanea. Ha altresì acquisito l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. L’inerzia dell’Amministrazione integra una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, gravando sul debitore l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso. Tale prova non era stata fornita, risultando invece incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento.
Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione dell’Amministrazione basata sulla comunicazione dell’attivazione di una piattaforma digitale per la liquidazione del bonus. Tale iniziativa, infatti, non elide l’obbligo di conformarsi al giudicato, che risulta allo stato non assolto. In ogni caso, la nota di comunicazione era successiva al deposito del ricorso e non dimostrava l’avvenuto pagamento.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni, nominando il Prefetto di Roma, o un suo delegato, quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale è stato posto a carico dell’Amministrazione e liquidato in misura forfettaria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.