Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1285 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può conoscere domande ulteriori, ancorché correlate. Accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione, che non abbia eccepito né provato l’avvenuto adempimento, va ordinata l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo la scadenza del termine. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è accolta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Il Fatto
Una docente ottiene dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2007 del 21 giugno 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in copia conforme il 25 giugno 2024, passa in giudicato. Non ottenendo l’accredito, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente evocato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: resta esclusa la cognizione di ogni altra domanda, pur se correlata al giudicato stesso.
Il TAR verifica i presupposti del titolo esecutivo. La sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme il 25 giugno 2024, con la conseguenza che risulta rispettato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, cui l’azione esecutiva contro la P.A. debitrice di somme è subordinata. La valenza di cosa giudicata è attestata dalla certificazione del Tribunale di Foggia del 10 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo né ha giustificato la propria inerzia. Su tale presupposto ordina l’integrale esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, con pagamento di tutte le somme ivi indicate.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il TAR la riserva all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. La scelta tiene conto del comportamento esecutivo osservato in omologhe cause, dove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. La richiesta di penalità di mora viene invece respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore, per sua dichiarazione antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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