Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1287 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento dell’amministrazione, ordina l’esatta esecuzione della pronuncia e fissa il termine per provvedere. La nomina del commissario ad acta non è automatica: essa va riservata all’ipotesi in cui l’inerzia perduri dopo la scadenza del termine, tanto più quando il ritardo dipenda da mere carenze di organico. Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Il giudice dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia una sentenza favorevole, la n. 2229 del 16 luglio 2024, notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, oltre che all’ambito territoriale provinciale. Decorsi i termini per l’impugnativa e formatosi il giudicato, l’amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con comparsa di stile, senza contestare nel merito l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la legittimità dell’accesso al giudice amministrativo in sede di ottemperanza: a fronte di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, il ricorrente può rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum.

Accertato che non risulta alcun adempimento da parte dell’ente convenuto, la domanda è stata accolta. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo osservato in omologhe cause dopo l’adozione di sentenze di ottemperanza, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’amministrazione.

Per gli stessi motivi il Tribunale ha escluso i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Da ultimo, il Collegio ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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