Scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 1305 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, attribuisce sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sulla sola base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza della disciplina. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’eccezione di prescrizione è infondata se l’ente non allega e prova la data di decorrenza del termine.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, è stato collocato in quiescenza a 55 anni di età dopo 35 anni di servizio. Contestando il calcolo del trattamento di fine servizio operato dall’INPS, ha diffidato l’Istituto a rideterminare l’importo includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo.

In assenza di riscontro ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la mancata prova della domanda tempestiva, la prescrizione e, nel merito, l’inapplicabilità della norma invocata, sollecitando la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio consolidato secondo cui l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente (C.G.A.R.S. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. Stato n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).

Quanto alla prescrizione, il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’INPS l’onere di allegare e provare l’inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie l’eccezione è generica e non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto; la richiesta di rideterminazione ha comunque efficacia interruttiva.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 hanno progressivamente esteso i sei aumenti periodici, fino all’abrogazione ad opera dell’art. 2268 cod. ord. mil. L’abrogazione della norma novellatrice non determina la riviviscenza della formulazione originaria, con la conseguenza che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 opera come disciplina organica di riferimento.

La nozione di forze di polizia richiamata comprende gli appartenenti con qualifiche equiparate, civili e militari, come conferma il rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981 e il d.P.R. n. 150/1987, applicabile ai ruoli della Polizia di Stato senza distinzione di ordinamento. L’art. 1911 cod. ord. mil. si limita a non innovare il regime in vigore.

Il termine del 30 giugno non è decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e non può giustificare una disparità tra chi presenta domanda nell’anno di maturazione dei requisiti e chi la presenta dopo. Il Collegio esclude pertanto profili di non manifesta infondatezza e accoglie il ricorso, riconoscendo gli accessori nei limiti dell’art. 16 della legge n. 724/1994 e, quanto agli interessi, dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, senza cumulo con la rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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