Superamento del termine dilatorio e poteri del commissario nell’ottemperanza al giudicato (TAR Calabria n. 1814 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti di condanna emessi dalla Corte di Appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine semestrale dalla dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’inerzia dell’amministrazione integra l’inadempimento che legittima l’actio iudicati. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria ulteriore rispetto agli interessi corrispettivi. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in data 31.1.2019, ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondergli, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo ha acquisito autorità di cosa giudicata. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 in data 18.11.2021. Sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma e l’amministrazione è rimasta inerte. Il deducente propone quindi ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anziché tutto il presupposto processuale dell’ottemperanza. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il collegio ritiene che per l’esecuzione dei decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001 non siano più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Sul punto richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Il superamento di tale onere consente di accedere direttamente al rimedio dell’ottemperanza.
Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con la sola esclusione delle spese di giudizio liquidate dalla Corte di Appello, perché distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura del ricorrente.
In caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non sussistendo iniquità o cause ostative, il Tribunale la riconosce e la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone che tale importo si aggiunga agli interessi corrispettivi dovuti ex lege. L’ulteriore somma va corrisposta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, secondo Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Il collegio precisa che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale, evitando così un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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