Trasferimento di farmacia senza provvedimento autorizzativo: ricorso inammissibile per carenza di interesse (TAR Calabria n. 1308 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento di farmacia, qualora le amministrazioni competenti confermino di non avere mai adottato il provvedimento autorizzativo, il ricorso proposto avverso gli atti endoprocedimentali è inammissibile per carenza di interesse. Gli atti intermedi, in assenza dell’atto conclusivo del procedimento, sono privi di autonoma valenza decisoria e non sono idonei a fondare un interesse legittimo oppositivo. Il loro scrutinio comporterebbe la violazione del divieto, per il giudice amministrativo, di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34 c.p.a. Il trasferimento realizzato in assenza di titolo autorizzativo resta sfornito di copertura provvedimentale, senza che ciò consenta la sindacazione giudiziale di una mera attività materiale riferibile a un soggetto privato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una farmacia nel Comune di Cerchiara di Calabria, ha impugnato gli atti con i quali sarebbe stato autorizzato il trasferimento della farmacia del controinteressato dalla sede originaria alla nuova ubicazione in una diversa zona del medesimo Comune. Con il ricorso introduttivo ha censurato gli atti amministrativi, chiedendo in via subordinata l’ordine di esibizione documentale, e ha contestato il silenzio serbato su distinte richieste di accesso agli atti.
Costituitesi le amministrazioni, l’ASP di Cosenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’assenza del provvedimento autorizzatorio. Il Comune ha confermato, anche in adempimento a un’ordinanza istruttoria, di non avere adottato alcun atto conclusivo del procedimento per ritenuta incompetenza. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, impugnando il verbale di ispezione e altri atti depositati dal Comune, dichiarando esaurito l’interesse alla domanda di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudizio e rileva che dalle difese delle amministrazioni resistenti emerge, in modo inequivocabile, che un provvedimento autorizzatorio al trasferimento non è mai stato adottato. Il Comune ha letteralmente affermato di non avere concluso il relativo procedimento, spiegandone la ragione nella propria ritenuta incompetenza.
Non è condivisibile l’eccezione del controinteressato, secondo cui il procedimento sarebbe stato definito in via materiale. Il Tribunale osserva che l’ente ha affermato il contrario, e da ciò consegue che il trasferimento della farmacia, laddove fosse materialmente avvenuto, è avvenuto senza titolo.
Richiamando l’art. 7 c.p.a., il Collegio individua l’oggetto del giudizio amministrativo nelle controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a tale potere. Nel caso concreto, in mancanza di un’attività procedimentale sfociata in un provvedimento, ad essere censurato non è un’attività amministrativa né un comportamento riconducibile al potere, bensì il mero comportamento di un soggetto privato.
Da un lato, dunque, non esiste il provvedimento da cui dovrebbe sorgere l’interesse legittimo oppositivo, ossia l’autorizzazione del controinteressato al trasferimento. Dall’altro, i restanti atti impugnati, con ricorso principale e con motivi aggiunti, sono privi di autonoma valenza decisoria e inidonei a fondare un interesse a ricorrere. Il loro scrutinio, allo stato, implicherebbe la violazione del divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ex art. 34 c.p.a.
Il Tribunale dichiara pertanto inammissibili, per carenza di interesse, tanto il ricorso principale quanto i motivi aggiunti, compensando le spese alla luce delle peculiarità della vicenda. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del controinteressato.
Nota della Redazione
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