Bungalow in campeggio: permesso di costruire e accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Liguria n. 1033 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I manufatti installati in modo permanente all’interno di strutture ricettive all’aperto, ancorché non stabilmente infissi al suolo e teoricamente rimovibili, integrano nuove costruzioni e necessitano del permesso di costruire, poiché determinano una modifica stabile del territorio e un incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando l’assenza di opere murarie.
Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere fondato sul parere vincolante e negativo della Soprintendenza, sindacabile solo per incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, trattandosi di valutazione connotata da ampia discrezionalità tecnica. La semplice disciplina pianificatoria (P.T.C.P. e P.U.C.) non può prevalere sulle prescrizioni degli atti ministeriali dichiarativi del notevole interesse pubblico. L’eventuale disparità di trattamento non può risolversi estendendo il trattamento favorevole illegittimamente riservato ad altri.
Il Fatto
Una società, gestrice di un campeggio in area costiera vincolata, aveva installato cinque bungalow su una fascia ove il titolo del 2001 autorizzava esclusivamente lo stazionamento di roulotte. A seguito di un’ingiunzione demolitoria per opere prive di titoli, la società presentava una S.C.I.A. in sanatoria con richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma.
La Soprintendenza rendeva parere negativo per i cinque bungalow e il Comune rigettava l’istanza, ordinando la rimessione in pristino. La società impugnava gli atti, deducendo l’assenza di obbligo di titolo edilizio, l’applicabilità della procedura semplificata per interventi di lieve entità e il difetto di istruttoria del parere soprintendentizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, affermando che i bungalow, pur non infissi stabilmente al suolo, sono installati in via permanente e assolvono a esigenze non temporanee. Richiamando il criterio funzionale, i giudici hanno precisato che la destinazione a un utilizzo reiterato nel tempo comporta una trasformazione stabile del territorio e integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La previsione regionale che esonera dal titolo i manufatti prefabbricati non ancorati non risultava applicabile, poiché l’area non era autorizzata come piazzola di villaggio turistico.
Quanto al diniego di compatibilità paesaggistica, la Corte ha escluso l’operatività del procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017, non ricorrendo la fattispecie di lieve entità invocata dalla ricorrente. Il parere della Soprintendenza, reso su area tutelata sia ope legis quale territorio costiero sia con specifici decreti di notevole interesse pubblico, è stato ritenuto coerente, fondandosi sulla distonia dei manufatti rispetto al contesto naturale e sulle visuali godibili da punti di vista pubblici.
Il Collegio ha quindi precisato che la compatibilità con la disciplina del P.T.C.P. e del P.U.C. non può inficiare il parere negativo, essendo l’opera soggetta anche alle prescrizioni dei decreti ministeriali. Ha inoltre verificato l’avvenuto esame delle osservazioni procedimentali e legittimato la Soprintendenza a discostarsi dal parere positivo della Commissione locale per il paesaggio. La doglianza sulla disparità di trattamento è stata infine dichiarata inammissibile per essere stata sollevata irritualmente a mezzo di deposito tardivo di una relazione tecnica, e comunque infondata nel merito: un’eventuale disparità non può risolversi estendendo il trattamento illegittimo ad altri soggetti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.