Ottemperanza e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1309 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella stessa condanna. La relativa somma è determinabile nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del Commissario ad acta. In caso di inerzia l’amministrazione è tenuta a eseguire integralmente il giudicato, e il commissario provvede con i poteri necessari.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme del 20 febbraio 2017, n. 249, che aveva condannato la Regione al pagamento in suo favore della somma di € 3.226,23, oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato nel giugno 2017.

Con ricorso notificato nel settembre 2024 il creditore ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate. Ha domandato altresì gli interessi e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. La Regione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione era tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione passata in giudicato. Non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Sulla domanda di interessi, il Tribunale ha stabilito che essi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. La questione più rilevante riguarda la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.: il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e dalla novella apportata all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Tribunale ha determinato la somma dovuta a titolo di penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Essa si aggiunge — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Tale importo va corrisposto a far data dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

In accoglimento del ricorso il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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