Ottemperanza al decreto ingiuntivo: interessi ex d.lgs. 231/2002 e no a penalità (TAR Calabria n. 1306 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo, l’amministrazione è tenuta all’integrale esecuzione del titolo esecutivo formatosi, con pagamento del dovuto al netto di quanto già corrisposto. Gli interessi sono dovuti al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 a far data dalla pubblicazione del decreto, quando il titolo li riconosca “come da domanda” e la domanda monitoria li abbia richiesti a quel saggio. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando risulti iniqua, perché all’inerzia dell’amministrazione già pone rimedio la maturazione degli interessi moratori della disciplina speciale.

Il Fatto

Il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto ingiuntivo del 23 maggio 2022, n. 239, ha ingiunto al Comune di Filadelfia di pagare alla banca ricorrente la somma complessiva di euro 16.417,14, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, spese di procedura, esborsi e accessori. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il 18 novembre 2022.

Dopo la notifica, il Comune ha saldato la sola sorte capitale. La banca ha quindi promosso ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo il pagamento degli interessi maturati all’effettivo soddisfo, delle spese notarili e delle spese della procedura monitoria, delle spese di registrazione del titolo esecutivo, nonché una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria, fondata su un titolo giurisdizionale passato in giudicato. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avervi dato completa esecuzione. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Sulla domanda relativa agli interessi, il Tribunale ne afferma la debenza al tasso del d.lgs. n. 231/2002 dalla pubblicazione del decreto. La soluzione riposa su due rilievi testuali: il titolo portato ad esecuzione riconosce gli interessi “come da domanda”, e nel ricorso monitorio essi erano stati espressamente richiesti proprio a quel saggio. La qualificazione della domanda originaria determina quindi la misura degli accessori in sede esecutiva.

Quanto alle spese sostenute dopo l’emissione del decreto — registrazione del titolo esecutivo — la Corte le riconosce come funzionali alla soddisfazione del credito e le liquida in euro 285,75, secondo la dimostrazione offerta in giudizio.

La parte più significativa riguarda la penalità di mora. La richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. viene respinta, in linea con il consolidato orientamento del medesimo TAR (TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07.01.2025). L’argomento è di iniquità: la condanna alla somma ulteriore si rivela sproporzionata perché all’inerzia dell’ente già reagisce la maturazione degli interessi di mora calcolati secondo la disciplina speciale. La funzione coercitiva indiretta dell’istituto cede così davanti alla già avvenuta predisposizione di un rimedio risarcitorio del ritardo.

Il dispositivo dichiara l’obbligo del Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto già pagato, e nomina Commissario ad acta il Segretario del Comune di Pizzo, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, entro novanta giorni dall’istanza di parte. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, che è condannata anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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