Potere esclusivo del concessionario sulla segnaletica e limiti di velocità (TAR Lazio n. 130 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di regolamentazione della circolazione su una strada regionale in concessione spetta in via esclusiva al concessionario, senza che sia previsto alcun obbligo di partecipazione del Comune nel cui territorio ricade il tratto viario. La qualificazione tecnica degli sbocchi laterali come intersezioni anziché come accessi non assume rilievo autonomo, essendo decisivo lo scopo del provvedimento di ridurre il pericolo per la circolazione dovuto alla presenza di confluenze. La variazione del limite di velocità non determina di per sé inutilizzabilità dei dispositivi di rilevazione già installati, essendo sufficiente la modifica della loro impostazione. Il giudizio di opportunità delle misure adottate è suffragato dalla stessa analisi richiamata dal ricorrente, che individua nel tratto interessato un’elevata incidentalità.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna l’ordinanza con cui la società concessionaria della strada regionale ha disposto la modifica e l’integrazione della segnaletica su un tratto della SR 213 “Flacca”, riducendo i limiti di velocità da 60 a 50 km/h e installando nuovi segnali di preavviso di impianti semaforici e di intersezione con diritto di precedenza. A seguito dell’atto il Comune ha disattivato alcune postazioni autovelox presenti nel tratto e ha chiesto alla società affidataria la riduzione proporzionale del contratto di locazione dei dispositivi.
Il Comune deduce violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo l’inesistenza delle intersezioni (trattandosi di meri accessi a proprietà private), l’omesso coinvolgimento della Prefettura e del Comune stesso nella riunione con la Polstrada, e il pregiudizio alla sicurezza stradale e alle finanze pubbliche derivante dalla pretesa inutilizzabilità dei rilevatori. La concessionaria eccepisce il difetto di interesse e l’infondatezza. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La riduzione dei limiti di velocità e il posizionamento dei nuovi segnali rispondono all’esigenza di preavvisare gli utenti circa la presenza di intersezioni o semafori. La stessa analisi del centro di monitoraggio regionale richiamata dal ricorrente individua proprio nel tratto oggetto dell’ordinanza un elevato numero di incidenti e un conseguente costo sociale: ne deriva l’opportunità delle misure, volte a migliorare la sicurezza mediante riduzione dei limiti e implementazione della segnaletica.
Quanto alle censure specifiche, il Tribunale rileva che il potere amministrativo di regolamentazione della circolazione è attribuito in via esclusiva al proprietario della strada, nella specie alla concessionaria regionale, per la quale non è prevista alcuna partecipazione del Comune nel cui territorio ricade il tratto viario.
L’uso del termine intersezioni anziché di accessi è ritenuto irrilevante, essendo evidente lo scopo del provvedimento di ridurre il pericolo per la circolazione dovuto alla presenza di varie confluenze su quel tratto. La doglianza sulla partecipazione alla riunione con la Polstrada resta assorbita da tale rilievo sul riparto di competenze.
È inoltre ritenuta inspiegabile la teorizzata incidenza dell’atto sull’installazione degli autovelox del 2021: non è dato comprendere come la variazione del limite di velocità possa rendere inutilizzabili i rilevatori, posto che sarebbe sufficiente modificarne l’impostazione di rilevamento. Il ricorso è pertanto infondato.
L’infondatezza dispensa il Collegio dall’esame dell’eccezione di difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori.
Nota della Redazione
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