Ordinanze sindacali contingibili e urgenti, improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 148 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente dichiari in udienza di non avere più interesse alla decisione. Ai fini della regolazione delle spese il giudice accerta la soccombenza virtuale, verificando la fondatezza delle censure. L’ordinanza adottata sull’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e sull’art. 9 legge n. 447/1995 non soggiacie al limite di trenta giorni previsto per i provvedimenti fondati sull’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000. L’assenza di misurazione fonometrica dell’ARPA non inficia il provvedimento quando l’eccesso di immissioni risulti da altri accertamenti, anche giurisdizionali.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune della provincia di Bergamo ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha imposto la chiusura anticipata alle ore 22.00, in luogo delle ore 24.00, di un bar situato nel centro storico e gestito dalla ricorrente in forma di impresa individuale, dalla notifica fino al 31.12.2023.
La titolare ha impugnato l’atto chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno per diminuzione degli incassi e perdita dell’avviamento commerciale. Si sono costituiti il Comune e tredici controinteressati. In fase cautelare il Tribunale ha respinto la domanda monocratica per difetto di fumus boni iuris, e l’ordinanza cautelare non è stata impugnata. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Preso atto della dichiarazione resa in udienza, il Collegio applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La questione centrale attiene alla regolazione delle spese. Il Tribunale ritiene di dover accertare la soccombenza virtuale della ricorrente e ne espone sinteticamente le ragioni. L’ordinanza si fonda espressamente sull’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e sull’art. 9 legge n. 447/1995, non sull’art. 50, comma 7-bis, d.lgs. n. 267/2000: non opera quindi il limite temporale di trenta giorni ivi previsto.
Quanto alla dedotta assenza di misurazione del rumore da parte dell’ARPA, il Collegio osserva che l’eccesso rispetto alla normale tollerabilità era già stato accertato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 5.8.2022, oltre che dai carabinieri e dalla polizia locale. Gli accertamenti avevano inoltre rilevato il superamento ripetuto del numero massimo di avventori indicato nella SCIA. Il provvedimento non si basa soltanto sul disturbo della quiete pubblica, ma anche sull’intralcio alla pubblica viabilità determinato dai bivacchi degli avventori: sotto tale autonomo profilo la ricorrente non ha mosso censure, con conseguente inammissibilità della doglianza per carenza di interesse.
Sull’attualità del pericolo, il Tribunale richiama la molteplicità di segnalazioni e violazioni accertate negli anni 2020-2022 e la ripresa delle emissioni sonore nella primavera 2023, nonostante l’ordine giudiziale di rispettare le condizioni acustiche di esercizio. Da qui la legittimità dell’intervento sindacale. La ricorrente è pertanto condannata alle spese, liquidate in misura ridotta in ragione della limitata attività difensiva successiva alla fase cautelare.
Nota della Redazione
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