Contributo concessorio rideterminabile anche se l’intervento fu inizialmente ritenuto gratuito (TAR Marche n. 154 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può rideterminare, anche a sfavore del privato, l’importo del contributo di costruzione che abbia in origine liquidato in modo erroneo, e ciò sia quando abbia stabilito ab origine l’onerosità del titolo errando solo nel quantum, sia quando abbia inizialmente ritenuto gratuito l’intervento edilizio. Gli atti di determinazione e liquidazione del contributo non hanno natura autoritativa, costituiscono esercizio di una pretesa creditoria in un rapporto obbligatorio paritetico e soggiacciono al termine di prescrizione decennale, decorrente dal rilascio del titolo. Non trovano quindi applicazione la disciplina dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né il termine di decadenza per l’impugnazione. Il legittimo affidamento del privato sulla gratuità rileva solo in ipotesi eccezionali, quando la conoscibilità e la verificabilità dell’errore non siano possibili con l’ordinaria diligenza; esso è escluso quando al momento del titolo esistevano pronunce del giudice amministrativo che affermavano l’onerosità in casi analoghi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato colonico nel territorio comunale, presenta nel 2004 una DIA per ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione. Il Comune considera inizialmente l’intervento gratuito; nel 2007, sulla scorta di una nota provinciale e di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, emette un provvedimento di richiesta del contributo concessorio per complessivi € 5.273,22, distinti in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul costo di costruzione.

La proprietaria impugna l’atto chiedendo l’accertamento del diritto all’esenzione totale o, in subordine, la riduzione proporzionale del contributo alla sola superficie effettivamente interessata dal cambio di destinazione. Il Comune si costituisce resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso infondato nel merito e soprassiede sull’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al responsabile del procedimento. In via preliminare esclude la sussistenza di un affidamento incolpevole: alla data della DIA esistevano già pronunce che, in casi analoghi, avevano affermato l’onerosità dell’intervento, tra cui una decisione dello stesso Tribunale confermata in appello e una pronuncia del TAR Toscana. La successiva sentenza che aveva affermato la gratuità è stata riformata dal Consiglio di Stato. L’esistenza di orientamenti differenziati esclude in radice un affidamento consolidato.

Sul preteso esaurimento del potere comunale, il Collegio ritiene non condivisibile la distinzione tra rideterminazione del quantum e determinazione dell’an. Se bastasse fissare un importo anche irrisorio per preservare il potere, lo scenario non differirebbe dal caso concreto. La rideterminazione è dunque ammessa entro il termine prescrizionale in entrambe le ipotesi.

Il Tribunale richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2018: il contributo di costruzione è prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario, con funzione di compartecipazione alla spesa di urbanizzazione; gli atti di liquidazione non sono autoritativi e il rapporto è paritetico. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e la non necessità di impugnazione nel termine di decadenza, potendo il privato agire nel termine decennale. Quanto all’errore nella liquidazione, esso è per definizione riconoscibile dal debitore e non consente l’applicazione della disciplina civilistica sull’errore.

Infine, la doglianza sulla quantificazione è infondata: l’intero edificio, trasformato da fabbricato rurale in abitazione, subisce la modificazione di destinazione che genera incremento del carico urbanistico. Non sussiste difetto di motivazione, poiché il privato e il suo tecnico potevano verificare il calcolo confrontando le tabelle parametriche vigenti e i dati progettuali. Le spese sono compensate in ragione della durata del giudizio e degli orientamenti all’epoca favorevoli alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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