Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta docente (TAR Toscana n. 1312 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica per la formazione docente e, accertata l’inerzia, assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio, con facoltà di delega a un funzionario. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 445/2023, ha accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Ha inoltre condannato il Ministero resistente al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui la corresponsione è stata omessa, oltre interessi, e delle spese di lite.

La sentenza è passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza esecuzione, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. L’inadempimento dell’Amministrazione è quindi accertato e il ricorso è fondato.

Il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile. Assegna pertanto all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per eseguire la parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo la scadenza inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato nella corresponsione giustifica infine la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento. Il Collegio richiama il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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