Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1316 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, dichiara l’obbligo di esecuzione e assegna un termine per gli adempimenti. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di delega. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, divenuta esecutiva e passata in giudicato, è stato accertato il diritto delle ricorrenti, docenti, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero è stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi, e delle spese di lite.

Non ottenuta l’esecuzione, le creditrici hanno proposto distinti ricorsi davanti al TAR Toscana per l’ottemperanza del giudicato e per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, chiedendo altresì la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione dell’identità della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il Ministero, ritualmente intimato, si è costituito solo in uno dei giudizi e non ha formulato deduzioni nel merito.

Nel merito, i ricorsi sono fondati. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita, salvo che per le spese di lite. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e nei termini indicati nella sentenza civile, non essendo decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Al Ministero è assegnato il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività di esecuzione, relativamente all’accertamento del diritto al beneficio e al pagamento degli importi omessi, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *