Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con commissario ad acta e penalità (TAR Toscana n. 1310 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato, ordina l’adempimento assegnando un termine per provvedere ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La nomina del commissario ad acta opera sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza divenuta esecutiva e passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta la sentenza ineseguita, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. Sussiste quindi l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato, con conseguente fondatezza del ricorso.

Il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse della ricorrente e nei termini fissati nella sentenza civile, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere al riconoscimento del beneficio e al pagamento delle somme dovute, oltre interessi.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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