Nessun vincolo culturale sulla casa natale: discrezionalità tecnica insindacabile nel merito (TAR Puglia n. 1566 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse culturale di un immobile costituisce espressione di discrezionalità tecnica ad ampio margine di opinabilità, perché fondata su conoscenze specialistiche in materia storica, artistica e architettonica. Il sindacato del giudice amministrativo non sostituisce il giudizio dell’Amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile, ma si limita a verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione, censurando solo le ipotesi di palese inattendibilità, illogicità o irrazionalità. Nel settore dei beni culturali la scelta dell’ente preposto alla tutela è insindacabile nel merito. La dichiarazione negativa di interesse culturale non richiede l’ostensione di diffuse ragioni argomentative, a differenza del provvedimento positivo di riconoscimento. Il sopralluogo disposto dalla Soprintendenza può essere riferito a entrambe le istanze pendenti, purché la valutazione risulti tecnicamente attendibile e procedimentalmente corretta.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha comunicato la propria intenzione di non procedere all’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale di un complesso immobiliare storico, comprensivo del giardino pertinenziale, ritenendolo privo di particolarità tipologiche e di elementi di eccezionalità storico-architettonica. Il ricorso, dapprima proposto in via straordinaria al Presidente della Repubblica, è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della proprietaria controinteressata.

Il Comune lamentava la violazione della disciplina di tutela e il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo in particolare che il sopralluogo eseguito dai funzionari fosse riferibile solo al progetto di ristrutturazione presentato dalla proprietaria e non alla richiesta comunale di vincolo. La controinteressata eccepiva l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato l’autonomia del giudizio rispetto a quello instaurato dalla proprietaria avverso gli atti di acquisizione comunale del compendio immobiliare: quest’ultimo concerne il diverso procedimento espropriativo, a prescindere dal rilievo culturale del bene. Ha poi esaminato il merito, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per ragioni di economia processuale.

Il Tribunale ha richiamato i principi in materia di sindacato sui giudizi tecnici: il controllo giurisdizionale non si arresta al mero esame estrinseco dell’iter logico, ma verifica l’attendibilità delle operazioni tecniche; non è però l’opinabilità degli apprezzamenti a giustificare la sostituzione con quelli del giudice, bensì la loro inattendibilità per insufficienza del criterio o vizio del procedimento applicativo.

Applicando tali coordinate, e richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 7001 del 2024 e i precedenti ivi confermati (Sez. VI n. 8074 del 2023; Sez. VI n. 5844 del 2015), il Collegio ha osservato che la valutazione della Soprintendenza, basata sul sopralluogo del 14 novembre 2023, non presentava profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta. Il giudizio rientrava in quella soglia fisiologica di opinabilità tecnica insindacabile nel merito.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, il Tribunale ha rilevato che il sopralluogo era stato disposto tanto in ordine alla richiesta comunale di dichiarazione, quanto all’istruttoria del progetto di ristrutturazione. L’onere motivazionale risultava sufficientemente assolto, tanto più che la dichiarazione negativa non esige diffuse argomentazioni, a differenza del provvedimento positivo di riconoscimento del bene culturale.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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