Partenariato culturale speciale e beni non culturali strumentali alla valorizzazione (Cons. Stato n. 1319 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il partenariato speciale di cui all’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non ha ad oggetto esclusivo i beni culturali come definiti dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 42/2004. La specialità della forma di partenariato si riconnette alle finalità di assicurare la fruizione del patrimonio culturale e di favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela o alla valorizzazione, nozione che comprende le attività integrative e migliorative dirette alla promozione della conoscenza e all’ampliamento dell’accessibilità del bene. Ne consegue che l’oggetto del partenariato può ricomprendere beni privi di qualifica culturale, purché le attività su essi incidenti siano finalisticamente orientate ad assicurare una miglior tutela o una maggior fruizione del bene culturale. La valutazione di convenienza e fattibilità ex art. 175, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non è richiesta in via diretta o analogica, rimanendo la sostenibilità economica del progetto rimessa alla valutazione ex ante dell’operatore privato.

Il Fatto

La società appellante si classificava al terzo posto in una procedura indetta dal Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, per l’individuazione di un partner privato in un partenariato pubblico-privato avente ad oggetto la valorizzazione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare. Il decreto ministeriale n. 7 del 12 maggio 2025 individuava la controinteressata quale partner. La società impugnava il provvedimento e tutti gli atti della procedura.

Il TAR Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso con la sentenza n. 303 del 2 agosto 2025. La società proponeva appello deducendo tre censure: l’erronea reiezione dell’istanza istruttoria relativa alle offerte dei concorrenti meglio classificati; l’illegittima inclusione nell’oggetto del partenariato delle ex serre Sgaravatti, beni non culturali; l’omessa valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. Il Ministero si costituiva, eccependo anche l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem rispetto a un precedente ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale. Richiamando l’art. 101, comma 2, c.p.a., ritiene che la parte vittoriosa in primo grado possa riproporre le eccezioni non esaminate o assorbite con semplice memoria non notificata, anche mediante rinvio alle difese del grado precedente. L’eccezione di ne bis in idem è però infondata: il TAR, con la sentenza n. 195 del 2025, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, sicché sulle censure non si era formato alcun giudicato e non può configurarsi alcun contrasto tra decisioni.

Quanto al primo motivo, il Collegio esclude ogni violazione dell’art. 46, comma 2, c.p.a. e dell’art. 65, comma 1, c.p.a.. L’amministrazione aveva depositato tutti gli atti richiamati nel decreto impugnato; il giudice di primo grado ha ritenuto l’istruttoria completa rispetto alle censure proposte, nessuna delle quali concerneva il contenuto delle offerte o l’attribuzione dei punteggi. L’istanza relativa alle offerte dei concorrenti era pertanto esplorativa e irrilevante.

Il nucleo della decisione riguarda l’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Il partenariato speciale, atipico e diretto a progetti integrati, è limitato dal testo alle finalità di fruizione del patrimonio culturale e di ricerca scientifica applicata. Il Collegio sottolinea che la norma parla di patrimonio culturale e non di bene culturale, e coordina l’istituto con gli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 42/2004, che distinguono tutela e valorizzazione. La valorizzazione è attività diretta alla promozione della conoscenza e all’ampliamento delle condizioni di accessibilità del bene.

Da qui la reiezione della lettura restrittiva dell’appellante. L’inclusione delle ex serre Sgaravatti, pacificamente non culturali, è legittima perché l’intervento è finalisticamente orientato alla fruizione del Parco: lo spazio multifunzionale e il laboratorio di divulgazione scientifica e culturale delle specie botaniche incrementano la conoscenza del luogo della cultura. L’avviso pubblico esplicita la finalità di valorizzazione e promozione del Parco e delle sue aree.

Infine, il Collegio condivide l’esclusione dell’applicazione diretta o analogica dell’art. 175, comma 2, d.lgs. n. 36/2023: la norma non è richiamata dall’art. 134 e la sostenibilità economica del progetto va rimessa alla valutazione ex ante dell’operatore privato. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 2259 del 2021, si ribadisce che la stretta remuneratività del privato è secondaria rispetto all’obiettivo pubblico della valorizzazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità e novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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