Sale del commiato in Sicilia soggette ad autorizzazione comunale non a SCIA (TAR Sicilia n. 3528 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Siciliana la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato non costituiscono attività liberalizzata, esercitabile previa sola segnalazione certificata di inizio attività. La disciplina dettata dall’art. 5-bis l.r. n. 18 del 2010, introdotto dall’art. 12 l.r. n. 4 del 2020, attribuisce ai comuni le funzioni autorizzatorie in materia di costruzione e funzionamento delle strutture per il commiato e riserva al regolamento comunale la relativa disciplina. Ne deriva che, in assenza di una specifica previsione regolamentare che elenchi e disciplini i locali adibiti a camera ardente, l’esercizio dell’attività è privo del necessario titolo abilitativo. Il provvedimento di chiusura adottato dal comune ha carattere vincolato, con conseguente dequotazione del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento e insussistenza dei dedotti vizi di motivazione e di proporzionalità.

Il Fatto

La società ricorrente esercita l’attività di onoranze funebri e le attività connesse, gestendo camere mortuarie e strutture per il commiato in Siracusa. A seguito di ispezione igienico-sanitaria e di una nota del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, il Comune di Siracusa ha adottato l’ordinanza del 13 luglio 2021, n. 50, con cui ha disposto la chiusura delle strutture, rilevando che i locali adibiti a camera ardente non risultano specificamente elencati e disciplinati nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale.

La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione, la violazione della normativa regionale sull’attività funeraria e la sproporzione della misura rispetto all’interesse pubblico, con contestuale istanza risarcitoria. Il Comune si è costituito a difesa del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il terzo motivo, di natura dirimente, incentrato sulla pretesa natura liberalizzata dell’attività. La ricorrente sosteneva che la normativa regionale consentisse agli operatori la gestione delle sale per il commiato previa segnalazione certificata al Comune e conseguimento del parere igienico-sanitario, entrambi assolti. Il Tribunale non condivide questa lettura.

Il referente normativo è individuato nella l.r. n. 4 del 2020, che ha introdotto l’art. 5-bis l.r. n. 18 del 2010. La Corte richiama l’art. 6, che attribuisce ai comuni le funzioni autorizzatorie in merito alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato, e l’art. 7, che demanda ai comuni la disciplina delle attività funerarie e di polizia mortuaria mediante apposito regolamento. Da questo quadro il Collegio ricava che la realizzazione e gestione delle sale per il commiato non è attività liberalizzata, ma rimane soggetta al previo controllo comunale e alla sua facoltà di dettare la relativa disciplina regolamentare.

La Corte prende atto che la disciplina regionale diverge da quella nazionale derivante dall’applicazione dell’art. 19 l. n. 241 del 1990, richiamando sul punto TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 10884 del 2022. Tale diversità è tuttavia ritenuta autorizzata dai poteri di legislazione concorrente in materia di igiene e sanità e giustificata dall’esigenza di un controllo più stringente su un’attività che coinvolge profili di salute pubblica.

Nel caso concreto, l’assenza di una specifica disciplina regolamentare che elenchi e regoli l’esercizio delle funzioni autorizzatorie preclude la realizzazione e l’esercizio delle sale per il commiato. La Corte osserva inoltre che la segnalazione del 2013 indicava genericamente l’apertura di un’agenzia funebre, senza nulla specificare sulla gestione della camera ardente, in contrasto con la comunicazione richiesta dall’art. 5-bis.

L’infondatezza del terzo motivo travolge gli altri. Il provvedimento repressivo ha carattere vincolato, perché diretto a impedire un’attività priva dei presupposti abilitativi: ne deriva la dequotazione del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, l’inconsistenza del vizio di motivazione e l’infondatezza della censura di sproporzione, non ricorrendo una pluralità di soluzioni possibili. Il ricorso è respinto, con reiezione dell’istanza risarcitoria e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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