Difformità dal permesso di costruire impone demolizione non sanzione pecuniaria (TAR Calabria n. 1841 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, l’art. 34, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 impone la rimozione o la demolizione delle opere a cura e spese dei responsabili dell’abuso. La sanzione ripristinatoria prevale sulla sanzione pecuniaria, perché assicura la reintegrazione dell’ordine urbanistico violato. L’eventuale esigenza di salvaguardare le parti legittime dell’edificio non giustifica la sostituzione della misura demolitoria, ma va dedotta in sede di esecuzione del provvedimento. La mancata ostensione di documentazione richiesta con istanza di accesso non incide sulla legittimità dell’ordinanza di ripristino, dovendo l’interessato impugnare il diniego. Le norme sulla partecipazione procedimentale non impongono il coinvolgimento dell’interessato nel sopralluogo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Scalea gli ha intimato di provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione della tettoia autorizzata con permesso di costruire in sanatoria, realizzata in difformità dalle prescrizioni della Soprintendenza, nel termine perentorio di novanta giorni.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per il diniego di accesso alla documentazione e per l’assenza di contraddittorio nel sopralluogo, la conformità dell’intervento al progetto assentito e, in via subordinata, la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, trattandosi di difformità parziale. Il Comune non si è costituito. La domanda cautelare è stata respinta e la decisione confermata in appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso confermando le valutazioni già espresse in sede cautelare. Quanto al primo motivo, la mancata ostensione della documentazione richiesta con le istanze di accesso non si riflette sulla legittimità del provvedimento impugnato: era onere del ricorrente impugnare il diniego di accesso, evenienza non verificatasi.
Il secondo motivo è infondato perché l’amministrazione non era tenuta a coinvolgere il ricorrente nel sopralluogo. Il diritto di partecipazione procedimentale è stato comunque garantito mediante la comunicazione di avvio del procedimento, a seguito della quale l’interessato ha potuto presentare memorie e documentazione.
Sul terzo motivo, il Collegio ha rilevato documentalmente la difformità dell’opera realizzata — tettoia con manto di copertura in tegole portoghesi, in area vincolata — rispetto all’autorizzazione paesaggistica, che prescriveva manto in materiale trasparente e/o sistema di ombreggiamento con rampicanti o tessili di colore tenue.
Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria. L’interpretazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 non può prescindere dalla formulazione testuale del comma 1, che prevede la rimozione o demolizione delle opere in parziale difformità. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4843 del 2015 e Cons. Stato n. 1607 del 2021) conferma la prevalenza della sanzione ripristinatoria, satisfattiva della restituzione in integro dell’ordine urbanistico violato.
La salvaguardia delle parti legittime, come osservato dal Cons. Stato n. 1039 del 2023, può essere garantita evidenziando l’impossibilità della demolizione totale senza loro pregiudizio in sede di esecuzione del provvedimento. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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