La registrazione individuale dei capi in BDN è requisito sostanziale dell’aiuto PAC (Cons. Stato n. 1311 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli adempimenti di identificazione e registrazione individuale degli animali nella Banca Dati Nazionale non hanno natura meramente documentale. Essi integrano condizioni sostanziali di ammissibilità agli aiuti della Politica Agricola Comune, poiché solo attraverso la tracciabilità analitica dei capi l’organismo pagatore può accertare l’effettiva consistenza dell’allevamento e il rispetto del rapporto tra unità di bestiame e superficie pascoliva. La registrazione massiva “per partita” impedisce l’incrocio automatico dei dati e la verifica del carico UBA/ettaro. La conseguente inammissibilità del sostegno non ha natura sanzionatoria, ma discende dalla carenza della prova del requisito, e non è superabile mediante soccorso istruttorio.

Il Fatto

Una società agricola aveva aderito agli impegni quinquennali della misura 10.1.6 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, assumendo l’obbligo di mantenere il carico di bestiame espresso in UBA entro i limiti della disciplina di misura.

All’esito dei controlli, l’Amministrazione contestava, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’inadempimento dell’impegno essenziale di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del DPReg. n. 84/2016, rilevando che per la sola annualità 2017 i capi ovicaprini risultavano caricati nella BDN per gregge e non capo per capo, con conseguente decadenza dell’intero impegno pluriennale. Il TAR Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso e la società proponeva appello, deducendo il rispetto sostanziale degli impegni e un presunto disservizio tecnico del portale informativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 63 del Reg. (UE) 1306/2013 subordina l’erogazione dei contributi al rispetto degli obblighi di gestione e controllo; l’art. 35, par. 2, del Reg. delegato (UE) 640/2014 prevede che il sostegno sia rifiutato o revocato in caso di inosservanza degli impegni. Il sistema dei pagamenti PAC è dunque strutturalmente legato al regime di condizionalità.

Da qui la qualificazione centrale: la registrazione analitica dei capi non è un onere formale, ma la modalità imprescindibile attraverso cui l’obbligo di identificazione individuale diviene oggettivamente verificabile. Solo la tracciabilità puntuale consente di ricondurre i singoli animali all’azienda richiedente e di controllare il rapporto UBA/ettaro. La deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 28 aprile 2017 qualifica l’identificazione individuale come Criterio di Gestione Obbligatorio, e tali adempimenti confluiscono necessariamente nella banca dati centrale.

Nel caso concreto, il caricamento “per partita” ha impedito al sistema informativo l’incrocio automatico dei dati e, quindi, la verifica del presupposto sostanziale della misura. L’irregolarità non riguarda un profilo formale della domanda, ma investe la verificabilità del requisito costitutivo del diritto all’aiuto: in mancanza di dati individuali tracciabili l’organismo pagatore non può erogare legittimamente il sostegno.

La Corte respinge l’argomento dell’impossibilità di ricaricamento retroattivo: l’eventuale indisponibilità di strumenti di modifica non incide sull’onere originario del beneficiario di effettuare correttamente e contestualmente le registrazioni. L’inammissibilità del sostegno non assume natura sanzionatoria, ma discende dalla carenza della prova del requisito. Nemmeno il soccorso istruttorio può supplire alla mancanza di un requisito sostanziale o consentire la formazione postuma di dati che la normativa impone di registrare tempestivamente.

Il contraddittorio procedimentale è stato comunque garantito mediante la comunicazione dei motivi ostativi, cui l’interessata ha replicato senza offrire elementi idonei a rendere verificabile il requisito. Non sussiste discrasia tra comunicazione e provvedimento finale, fondati sul medesimo presupposto. L’appello è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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