Clausola sociale e soccorso istruttorio nella concessione del servizio di ristoro (Cons. Stato n. 1318 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella concessione di servizi, la clausola sociale che impone il riassorbimento del personale del gestore uscente è rispettata quando l’offerta tecnica contenga l’impegno ad assumere le unità già impiegate, con miglioramento delle condizioni contrattuali; il punteggio premiale va pertanto riconosciuto. Il piano economico-finanziario non cristallizza l’impegno dell’offerente, poiché la commissione ne verifica solo l’adeguatezza e la sostenibilità ai sensi dell’art. 185, comma 5, Codice dei contratti pubblici. Il soccorso istruttorio per chiarimenti è legittimo quando la lex specialis sia ambigua, come nel caso di clausola che impone il servizio dal lunedì al sabato e contestualmente disciplina l’orario dal lunedì al venerdì. I motivi di appello generici, che non quantificano lo scostamento asserito, sono inammissibili. Il documento non prodotto in primo grado, pur disponibile, è inammissibile in appello ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a.

Il Fatto

Il TAR Lazio, con sentenza del 27 agosto 2025, n. 15841, accoglieva il ricorso del raggruppamento secondo classificato e annullava l’aggiudicazione della concessione del servizio di punto ristoro e distributori automatici presso un istituto scolastico, disposta dalla Città metropolitana in favore di altra società. Il primo giudice riteneva violata la clausola sociale di riassorbimento del personale e illegittima l’attribuzione del punteggio per la certificazione ISO, scaduta prima dell’indizione della procedura.

La società aggiudicataria proponeva appello. Resistevano il raggruppamento appellato, che riproponeva i motivi assorbiti, e la stazione appaltante. La controversia giungeva così al Consiglio di Stato, chiamato a stabilire la correttezza del punteggio tecnico e la legittimità delle valutazioni della commissione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla certificazione ISO, il Collegio rileva che il documento non risulta depositato nel fascicolo di primo grado e che non è dimostrato il corretto caricamento nel sistema telematico. La produzione in appello è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 104, secondo comma, c.p.a., poiché il certificato era nella disponibilità dell’offerente e della stazione appaltante.

Sul secondo motivo la Corte rovescia l’esito di prime cure. Nell’allegato all’offerta tecnica la società aggiudicataria si era impegnata ad assumere le due unità del gestore uscente, con incremento delle ore settimanali, mantenimento degli scatti e dei superminimi e senza periodo di prova. Il riferimento al personale interno riguarda solo le funzioni di controllo e formazione. Non è dunque in dubbio l’impegno all’assorbimento, con miglioramento delle condizioni contrattuali: l’attribuzione dei sette punti per il piano di riassorbimento è corretta e l’appello è fondato sul punto.

Passando ai motivi riproposti, il Collegio esclude che l’offerta superi la base d’asta: il criterio di aggiudicazione si fonda sullo sconto ponderato sui prezzi dei singoli prodotti e sul punteggio tecnico, non sul valore complessivo della concessione, che rileva solo per individuare la disciplina applicabile. Quanto alle settimane di servizio, l’offerta tecnica indica correttamente le quarantadue settimane e solo il piano economico-finanziario si basa su quarantuno, senza che ciò infici l’impegno assunto.

Sui giorni di servizio, i chiarimenti richiesti sono giustificati dall’equivocità della lex specialis, che impone il servizio dal lunedì al sabato ma disciplina l’orario dal lunedì al venerdì. Il soccorso istruttorio è pertanto legittimo ai sensi dell’art. 101, comma 3, Codice dei contratti pubblici. Il motivo sull’assorbimento del personale è infondato per le ragioni già esposte; quello sugli oneri di sicurezza è generico, perché non indica l’importo dovuto secondo le Linee guida ITACA, strumento di mero indirizzo, come affermato da Cons. Stato, V, n. 6918/2025 e n. 9879/2022. Il motivo sull’anomalia è inammissibile per genericità, non potendosi rapportare la sostenibilità dell’offerta alla mera stima dei ricavi della stazione appaltante.

L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado rigettato, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado e compensazione verso le parti costituite con memoria di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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