Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 1321 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica e condannato l’Amministrazione al pagamento, il TAR ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per adempiere. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio, con facoltà di delega. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, giudice del lavoro, con sentenza divenuta esecutiva e passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità in cui la prestazione era stata omessa, oltre interessi e spese.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta la sentenza ineseguita, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita, salvo che per le spese di lite. Su questa premessa il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse della parte ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.
Il Tribunale ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività esecutive, nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico della soccombente e liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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