Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per inerzia (TAR Toscana n. 1323 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato, ordina l’esecuzione entro un termine determinato e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’ente. La nomina del commissario presuppone l’inutile decorso del termine assegnato e opera su istanza della parte interessata. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 401/2024 aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese.

Passata la sentenza in giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse del creditore e secondo i termini fissati nella sentenza civile.

Il TAR assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione, nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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