Condono edilizio in area vincolata: nuove volumetrie non sanabili (Cons. Stato n. 1330 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusivamente realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche solo relativo, sono sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 solo se costituiscono interventi minori e non comportano aumento di volume o di superficie. Il diniego di condono che si fondi sul parere negativo della Soprintendenza è congruamente motivato quando il regime urbanistico e paesaggistico applicabile vieti l’intervento. La sanatoria paesaggistica prevista dall’art. 1, commi 37 e 39, della legge n. 308/2004 produce effetti sul solo piano penale e non incide sull’assentibilità amministrativa dell’opera. Il parere della Commissione edilizia nel procedimento di condono è facoltativo. Le delibere comunali di indirizzo interno sull’ordine di esame delle pratiche non hanno efficacia vincolante verso i terzi.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile in Capri presentava nel 2004 istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per interventi eseguiti senza titolo, consistenti nella creazione di locali residenziali, in un ampliamento, in un deposito, in una lavanderia sottoscala e in sistemazioni esterne. Seguiva istanza di sanatoria paesaggistica nel 2005. Il Comune di Capri respingeva entrambe le istanze con provvedimenti del febbraio 2018.

Il TAR Campania dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava il ricorso. Il proprietario appellava, censurando la declaratoria di improcedibilità, la mancata acquisizione dei pareri della Commissione edilizia e della Commissione locale per il paesaggio, l’esclusione del condono per le opere con nuova volumetria e l’applicazione della disciplina a regime in luogo di quella speciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto all’ordine di esame delle pratiche, la censura è infondata: l’interesse ad agire è solo ipotetico, perché la sopravvenienza di norme più favorevoli è prospettata in modo astratto. La scelta di anticipare o posporre l’analisi delle singole pratiche rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, non sindacabile, e non è irragionevole che si intervenga con maggiore sollecitudine sugli abusi recenti. Le delibere invocate hanno natura di atti di indirizzo interno, privi di efficacia vincolante verso i terzi.

Sul secondo motivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il parere della Commissione edilizia nel procedimento di condono è solo facoltativo, in ragione della specialità del procedimento rispetto a quello ordinario di rilascio della concessione (Cons. Stato sez. VI n. 1787 del 2023). L’acquisizione di ulteriori competenze sarebbe utile solo se l’amministrazione ritenesse concedibile la sanatoria. Nel caso concreto il Comune ha esperito le valutazioni tecniche sugli elaborati e sullo stato dei luoghi, senza lacune idonee a integrare la carenza di motivazione.

Quanto alla nuova volumetria, l’isola di Capri è sottoposta a vincolo paesaggistico generale impresso dal D.M. 20 marzo 1951, oltre a vincoli idrogeologici e ambientali. L’intervento, per cui la Soprintendenza aveva espresso parere negativo nel 2006, ha comportato un aumento di volumetria superiore a 50 metri quadri. Esso rientra dunque tra gli interventi esclusi dalla sanabilità dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, al di là di ogni ragionevole dubbio, come affermato da Cons. Stato sez. VII n. 6392 del 2025.

Infine, la Corte esclude che la legge n. 308/2004 consenta di superare il diniego. La sanatoria ambientale ivi prevista determina solo l’estinzione del reato e non produce effetti sul piano amministrativo (Cons. Stato sez. VI nn. 8103/2024 e 2559/2024). Il comma 39 conferma l’intervento della Soprintendenza nel procedimento di accertamento di compatibilità, con impossibilità di rilascio in presenza di parere negativo. Il Piano Territoriale Paesaggistico vigente all’epoca ammetteva, nelle aree a protezione integrale, i soli interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento statico o restauro conservativo. Il rinvio al parere soprintendentizio è pertanto esaustivo e il Comune nulla avrebbe potuto aggiungere. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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