L’interdittiva antimafia vive anche se il giudice penale derubrica i fatti (TAR Sicilia n. 3601 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce misura di polizia preventiva dotata di autonomia rispetto alla valutazione del giudice penale. La derubricazione del reato contestato e la caduta dell’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen. in sede cautelare non vincolano il Prefetto, che può trarre il pericolo di infiltrazione da fatti sintomatici anche non penalmente rilevanti. Il giudizio di pericolosità segue un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, e richiede una valutazione unitaria e non atomistica del quadro indiziario. La risalenza dei fatti e l’assenza di una formale spendita del nome del congiunto mafioso non escludono, di per sé, l’attualità del rischio, ove il contesto parentale e la condotta restituiscano un’inserzione stabile nel tessuto criminale di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale attiva nella vendita ambulante di generi alimentari tramite camion attrezzati, impugnava l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura nel novembre 2023. All’origine vi era un alterco con concorrenti che esercitavano la medesima attività nel piazzale, ritenuto abusivamente, nel quale erano posizionati i mezzi dell’impresa. Per quei fatti si era svolto un procedimento penale: il giudice per le indagini preliminari aveva applicato misure di prevenzione, il Tribunale del riesame aveva derubricato la tentata estorsione in tentata violenza privata e la Cassazione aveva escluso l’aggravante mafiosa.
Il ricorrente deduceva che, alla stregua di tali pronunce, mancassero i presupposti dell’interdittiva: i reati residui non sarebbero stati “reati spia”, la spendita delle parentele mafiose sarebbe stata frutto di affermazioni labiali dei denuncianti, il provvedimento non avrebbe valutato gli esiti favorevoli del giudizio penale e avrebbe omesso di considerare l’attualità del pericolo e l’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa. In fase cautelare l’istanza di sospensiva era stata accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra valutazione giurisdizionale e valutazione amministrativa dei fatti sintomatici di contiguità criminale. Le pronunce del giudice penale invocate dal ricorrente riguardano la fase cautelare e non il giudizio di merito; non compromettono, quindi, gli esiti del processo che si celebra a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, nella quale i fatti erano rimasti classificati nei termini originari, comprensivi dell’aggravante mafiosa. L’informativa prefettizia, per la sua natura preventiva e cautelare, non persegue finalità di accertamento di responsabilità e può prescindere dall’esito penale: non sussiste alcun automatismo tra misure cautelari e interdittiva.
Il Tribunale ribadisce che il tentativo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con un grado di verosimiglianza superiore al “più probabile che non”, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018 e di Cons. Stato Sez. III n. 6225 del 2021. È la logica di anticipazione della soglia di difesa sociale a rendere rilevanti anche fatti solo indizianti. Il quadro, pertanto, va letto unitariamente e non in chiave atomistica: ogni elemento acquista valenza nella connessione con gli altri e nella contestualizzazione nel tessuto mafioso di riferimento.
Su questa base il Collegio valorizza due nuclei. Il primo è la condotta: il ricorrente, che avrebbe potuto denunciare l’occupazione abusiva degli spazi, optò per atti di particolare violenza, idonei a connotare un’impostazione valoriale tipica del fenomeno mafioso, di sprezzo delle regole e di rivendicazione di un’esclusiva sul territorio, anche a dispetto della prossimità della polizia municipale. Il secondo è il contesto parentale: la parentela con soggetti contigui a clan locali, e i rapporti di uno di essi con esponenti dediti allo spaccio, rendono il dato relazionale di per sé significativo. Irrilevante, sul punto, che il nome del congiunto sia stato o meno esplicitamente speso: in determinati ambienti l’effetto intimidatorio deriva dalla sola sussistenza oggettiva del legame.
Il motivo sull’attualità è rigettato: fatti risalenti al 2019 non appaiono, da soli, così remoti da perdere significatività, né emergono elementi di dissociazione dal contesto criminale. Proprio la stabile inserzione rende il rischio non occasionale, legittimando l’esclusione delle misure di collaborazione preventiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del diverso esito cautelare.
Nota della Redazione
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