Il diniego di condono motivato per relationem non può richiamare un’istruttoria contraddittoria (TAR Puglia n. 252 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di sanatoria edilizia motivato per relationem con richiamo a un atto istruttorio non allegato né trascritto è illegittimo quando il contenuto di quest’ultimo risulti contraddittorio rispetto a precedenti valutazioni positive della stessa amministrazione. In tal caso il provvedimento finale difetta di motivazione adeguata e intelligibile, ex art. 3 l. n. 241/1990, non potendo il richiamo supplire alla mancata esposizione delle ragioni del diniego. La circostanza che il potere di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 sia ormai decorso non preclude all’amministrazione di riesaminare la pratica, ma impone che l’eventuale esito negativo sia sorretto da un apparato motivazionale autonomo e coerente.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato nel Comune di Brindisi, aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 l. n. 326/2003 per alcune opere di ampliamento. Con nota del 2010 l’amministrazione aveva comunicato la completezza della documentazione e l’assenza di elementi ostativi, determinando l’ammontare dell’oblazione. A distanza di dieci anni, il Comune aveva invece comunicato il preavviso di diniego, assumendo che le opere fossero state realizzate dopo il 31 marzo 2003, sulla base di un verbale istruttorio del dicembre 2009 che la precedente comunicazione aveva però richiamato come favorevole.
Il provvedimento finale di rigetto, adottato nel luglio 2020, era motivato esclusivamente con il rinvio a tale istruttoria. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo il difetto di motivazione e la violazione delle regole sull’autotutela, osservando che il potere amministrativo si era ormai consumato con il sostanziale assenso del 2010. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente dato atto dell’avviso di possibile perenzione ultra-quinquennale, essendo trascorsi più di cinque anni dall’ultimo atto difensivo. La ricorrente ha dichiarato l’interesse alla decisione, consentendo la definizione del merito ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il tribunale ha ritenuto assorbente la censura di difetto di motivazione. Il diniego di condono risultava motivato per relationem, mediante il richiamo alle ragioni del preavviso di rigetto, il quale contestava la realizzazione delle opere in data successiva al termine del 31 marzo 2003.
La datazione delle opere era tratta da un verbale istruttorio del dicembre 2009, il cui contenuto non era tuttavia riportato né nel preavviso né nel provvedimento finale. Tale verbale, peraltro, era stato nella precedente comunicazione del 2010 espressamente qualificato come favorevole alla richiedente. Il collegio ha quindi evidenziato il vizio strutturale del diniego, privo di una motivazione adeguata, intelligibile e coerente, perché basato su un atto istruttorio dal contenuto non conoscibile e contraddittorio rispetto alle pregresse valutazioni.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite, giustificata dalla natura del vizio rilevato.
Nota della Redazione
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