Provvedimento plurimotivato e recinzione abusiva in area vincolata (Cons. Stato n. 1323 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto è idonea a sorreggerne il contenuto e preclude l’annullamento, restando irrilevante l’eventuale illegittimità degli altri profili motivazionali. La recinzione che, per le sue caratteristiche dimensionali e costruttive, non costituisca mera delimitazione della proprietà ma incida sull’assetto del territorio determinandone una trasformazione permanente, integra nuova costruzione e richiede il permesso di costruire, non rientrando nell’attività edilizia libera. Ove il manufatto sia collocato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è altresì necessaria la previa autorizzazione paesaggistica. Sulla disponibilità del manufatto si fonda la legittimazione passiva all’ordine di ripristino, anche in capo a chi non ne sia proprietario.

Il Fatto

Una ditta titolare di allevamento propone appello avverso la sentenza semplificata del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza comunale di rimozione di una recinzione realizzata su area agricola in parte boscata, ricompresa nel parco regionale del Monte Cucco. L’ingiunzione era stata emessa a carico dei proprietari dei terreni e, in qualità di esecutrice materiale dei lavori, della stessa ditta.

La recinzione, realizzata sine titulo, è costituita da pali alti circa mt. 1,50 e rete elettrosaldata lunga circa mt. 240, con cancelli, e viene utilizzata dalla ditta per la profilassi e il contenimento degli animali aziendali. Il Comune aveva rilevato l’interruzione della strada vicinale di uso pubblico, la necessità del permesso di costruire e l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica in zona vincolata. L’appellante censura i singoli passaggi della sentenza, contestando l’esistenza della strada vicinale, la rilevanza paesaggistica dell’opera, l’epoca di realizzazione e l’interesse all’impugnazione della disciplina regolamentare regionale sull’altezza delle recinzioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato qualifica l’ordinanza impugnata come provvedimento plurimotivato, fondato su tre ragioni distinte e autonome: l’interruzione della strada vicinale, la mancanza del permesso di costruire e l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Richiamando il consolidato orientamento — Sez. VII n. 6965 del 2025, Sez. VI n. 6878 del 2025, tra le altre — il Collegio afferma che la legittimità di una sola motivazione sorregge l’atto e preclude l’accoglimento del ricorso.

Nel caso concreto le ragioni fondate sul difetto del titolo edilizio e paesaggistico sono ritenute sufficienti. La recinzione, per le sue cospicue dimensioni e per il suo impatto, non costituisce mera delimitazione della proprietà ex art. 841 c.c. e non integra attività edilizia libera: si tratta di manufatto idoneo a determinare una trasformazione permanente del territorio, come tale bisognoso del permesso di costruire (richiamando Sez. VII n. 10080 del 2024). Parimenti indubbia è la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per l’area vincolata.

Quanto all’epoca di realizzazione, l’appellante non dimostra l’anteriorità del manufatto rispetto all’imposizione del vincolo, onere che le incombeva (Sez. VII n. 8809 del 2025). L’utilizzo ultradecennale e la manutenzione eseguita fondano inoltre la legittimazione passiva della ditta rispetto all’ordine di ripristino (Sez. V n. 8537 del 2025), indipendentemente dalla proprietà del bene.

Sull’interruzione della strada vicinale il Collegio sottolinea la rilevanza della circostanza in zona boscata, per il pregiudizio alla fruizione da parte di cittadini, turisti e forze di soccorso e Protezione Civile. Il Consiglio di Stato suggerisce peraltro alle parti di verificare soluzioni collaborative, quali un leggero spostamento della recinzione o la fornitura delle chiavi dei cancelli alle pubbliche autorità.

Infine, l’impugnazione del regolamento regionale è respinta: la Regione non è stata evocata in alcun grado e non è dimostrata alcuna illegittimità dell’art. 21, comma 6-bis, del regolamento n. 2/2015 nella parte relativa all’altezza massima delle recinzioni. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione delle controparti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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