Cessazione della materia per sopravvenuta ammissione e spese a carico dell’amministrazione (TAR Toscana n. 1331 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del provvedimento che attribuisce al ricorrente il bene della vita oggetto dell’impugnazione determina la cessazione della materia del contendere, per difetto sopravvenuto dell’interesse alla pronuncia. La declaratoria di cessazione non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, quando l’atto sopravvenuto riconosce in modo sostanziale la fondatezza dei motivi di ricorso. In tal caso il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza sostanziale e non quello della mera definizione del giudizio senza pronuncia sul merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana la graduatoria generale e la graduatoria rettificata per l’accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Siena per l’anno accademico 2024/2025, unitamente agli avvisi pubblici che ne fissavano la disciplina e i coefficienti di valutazione. L’obiettivo era l’immatricolazione al secondo anno, anche in soprannumero.

Nel corso del giudizio la Sezione aveva dapprima ammesso il ricorrente con riserva. Con istanza dell’8 luglio 2025 la difesa ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il decreto del Rettore del 26 giugno 2025 che ha ampliato da 17 a 21 il numero degli ammessi al secondo anno e disposto l’ammissione definitiva del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto che il ricorrente ha ormai conseguito il bene della vita che costituiva oggetto del ricorso. L’atto sopravvenuto dell’Ateneo ha infatti ampliato la platea degli ammessi e ha disposto in via definitiva l’ammissione al corso, superando la riserva contenuta nel provvedimento cautelare.

Su queste basi il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito impedisce al giudice di scrutinare i motivi, ma non ne impone la declaratoria di improcedibilità né consente di lasciare le spese a carico del ricorrente.

Il passaggio centrale riguarda il regolamento delle spese di giudizio. Il Tribunale rileva la “sicura fondatezza” dei motivi di ricorso, sostanzialmente riconosciuta dalla stessa amministrazione procedente con il decreto rettorale. Il criterio della soccombenza sostanziale giustifica quindi la condanna dell’Università al pagamento in favore del ricorrente.

La liquidazione è fissata in € 1.500,00, oltre IVA e CAP. L’amministrazione non si è costituita in giudizio, circostanza che non incide sull’esito del regolamento delle spese, poiché la condanna si fonda sull’esito sostanziale della controversia e non sull’attività difensiva svolta.

La sentenza ordina infine che sia l’autorità amministrativa a dare esecuzione al provvedimento, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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