Insussistenza del periculum in mora per servizio pluriennale e fungibile (TAR Lombardia n. 809 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela collegiale, anche quando le censure dedotte appaiano meritevoli di approfondimento in quanto potenzialmente fondate, la domanda di sospensione deve essere respinta qualora manchi il periculum in mora. Il requisito del danno grave e irreparabile non può ritenersi sussistente quando l’affidamento abbia durata pluriennale e il servizio abbia natura continuativa e fungibile, atteso che la ricorrente, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, può subentrare nel contratto eventualmente stipulato, conseguendo piena tutela. La fissazione dell’udienza pubblica di merito non è preclusa dalla non definibilità della causa in forma semplificata.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva aggiudicato definitivamente il servizio di pulizia e disinfezione degli immobili e dei centri sportivi in favore della controinteressata, deducendo plurimi vizi e chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento. Con il ricorso, la società contestava, in particolare, la violazione dei minimi salariali da parte dell’aggiudicataria, per la mancata considerazione degli incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva aggiornata. L’amministrazione e la controinteressata si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato la sussistenza del fumus boni iuris, rilevando che le questioni dedotte richiedono una compiuta disamina propria della piena cognizione della fase di merito. In particolare, le censure relative alla prospettata violazione dei minimi salariali meritano un’attenta valutazione, anche alla luce delle argomentazioni difensive delle parti e della relazione istruttoria depositata dall’amministrazione.
Tale quadro ha indotto il Collegio a ritenere che la causa non potesse essere definita con sentenza in forma semplificata, rendendosi necessario il passaggio alla trattazione di merito. Tuttavia, la possibile fondatezza del ricorso non è stata ritenuta sufficiente per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Collegio ha, infatti, attribuito rilievo assorbente all’insussistenza del periculum in mora. A sostegno di tale conclusione, ha valorizzato due elementi: la durata complessiva dell’affidamento, pari a tre anni oltre la proroga di un’ulteriore annualità, e la natura continuativa e fungibile del servizio oggetto della gara.
La società ricorrente, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, potrà subentrare nel contratto eventualmente stipulato nelle more, conseguendo così una tutela piena ed effettiva. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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