Annullamento d’ufficio dei permessi di costruire e difformità esecutive (TAR Puglia n. 1194 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 presuppone un provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, cioè affetto da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza al momento della sua emanazione. Il potere di autotutela non opera in funzione sanzionatoria per il caso in cui siano state eseguite opere o svolte attività diverse rispetto a quelle legittimamente assentite: le difformità realizzate in corso d’opera attengono a fatti successivi al rilascio e vanno perseguite con i poteri previsti dagli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 380/2001. È illegittimo, per difetto di motivazione e istruttoria insufficiente, il provvedimento di annullamento che ometta di valutare titoli edilizi e circostanze idonee a incidere sulle conclusioni assunte. Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto e non determina la formazione del silenzio-assenso, restando possibile un provvedimento tardivo di diniego espresso, autonomamente impugnabile.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile oggetto di più interventi edilizi: la modifica del prospetto per un accesso carrabile, assentita con permesso di costruire n. 63 del 5 giugno 2014; la ristrutturazione del piano terra e la soprelevazione, autorizzate con permesso di costruire n. 87 del 31 luglio 2019; una variante, assentita con permesso di costruire n. 39 del 15 aprile 2020. Con istanza del 14 febbraio 2022 chiedeva un nuovo titolo per opere di completamento e migliore restituzione grafica.

Con nota del 30 gennaio 2023 il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela dei permessi nn. 87/2019 e 39/2020, per la presunta non conformità dell’immobile allo stato rappresentato nelle istanze e per l’esecuzione di opere diverse da quelle autorizzate. Con determinazione dirigenziale n. 208 del 23 febbraio 2023 l’amministrazione annullava i due titoli; con provvedimento del giorno successivo rigettava, per relationem, l’istanza del 2022. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, difetto di istruttoria e di motivazione, errata qualificazione degli interventi e formazione del silenzio-assenso sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, di portata dirimente. Richiamato l’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il Tribunale chiarisce che il potere di annullamento ha ad oggetto un atto originariamente illegittimo e non si estende alle vicende successive alla sua emissione. La norma non opera in chiave sanzionatoria rispetto alle opere concretamente eseguite in difformità.

La prima ragione posta a base del provvedimento — la non corrispondenza tra stato dei luoghi e rappresentazione offerta nelle istanze — è smentita dalla stessa amministrazione, che non ha tenuto conto del permesso di costruire n. 63/2014, con il quale era stata assentita proprio la modifica del prospetto, e della comunicazione di avvio dei lavori depositata con timbro comunale. Quanto alle opere di copertura, i rilievi sono espressi in termini generici e non considerano la deduzione, non contestata, dell’avvenuta rimozione della copertura precaria.

Ne deriva un’istruttoria insufficiente, che inficia la motivazione del provvedimento. Sul secondo ordine di rilievi, concernente la non corrispondenza delle opere realizzate ai titoli, il Collegio osserva che, anche a volerne ipotizzare la fondatezza, ciò non giustificherebbe l’annullamento in autotutela: il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri previsti dagli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 380/2001 in materia di difformità totali o parziali. Tali contestazioni attengono a fatti successivi al rilascio e non a falsità dichiarative o a illegittimità originaria. Il Comune, del resto, non ha contestato la non conformità dei permessi alla normativa edilizia, ma solo la contrarietà delle opere realizzate.

Il terzo motivo, relativo alla pretesa formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 14 febbraio 2022, è invece infondato. Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui il silenzio sulla richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha valore di rigetto, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5664/2023 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 688 del 19 gennaio 2025. Resta fermo il potere dell’amministrazione di adottare un diniego espresso tardivo, autonomamente impugnabile.

Accolta invece la quarta censura: poiché il diniego è motivato per relationem alla determinazione n. 208/2023, il riscontrato vizio di quest’ultima travolge anche il provvedimento derivato. Il ricorso è pertanto accolto nei termini di motivazione e i due atti sono annullati, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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