SCIA su opera soggetta a permesso di costruire: nessun termine di autotutela (Cons. Stato n. 1331 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA presentata per un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire è improduttiva di effetti e non attiva il regime giuridico fondato sulla tempestività dell’intervento repressivo, superati i cui limiti temporali si consolida la posizione del segnalante. A tale fattispecie non si applica l’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, che disciplina esclusivamente l’esercizio dei poteri inibitori rispetto a una SCIA efficace. L’amministrazione che dichiari l’inefficacia non esercita un potere di autotutela, con quanto ne consegue in termini di presupposti. Ove l’atto si fondi su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola sia idonea a sorreggerlo, restando le altre censure prive di interesse. L’ingiunzione di demolizione è atto dovuto in presenza di opera realizzata senza titolo o in totale difformità, senza margini di discrezionalità.

Il Fatto

I comproprietari di un fabbricato ad uso laboratorio artigianale, legittimato da concessione in sanatoria rilasciata nel 2014 ai sensi della legge n. 724/1994, presentano nel dicembre 2014 una SCIA qualificando le opere come restauro e risanamento conservativo ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 15/2013. Seguono la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e la domanda di conformità edilizia e agibilità.

Il Comune di Rimini dapprima nega il certificato di conformità e agibilità, poi nel 2019 dichiara l’inefficacia della SCIA e infine ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR per l’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 315/2023, rigetta i ricorsi riuniti: l’intervento è ristrutturazione edilizia, le dichiarazioni sono fuorvianti e il termine decadenziale dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 non è opponibile. I proprietari appellano.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, il Collegio conferma la qualificazione dell’opera: il manufatto preesistente era un agglomerato precario di legno e tubi innocenti, mentre quello attuale è formato da travi e pilastri di acciaio e lamiere di tamponamento. La stessa relazione allegata alla SCIA dà atto della modifica delle dimensioni delle aperture e della demolizione di tramezzi interni non portanti.

Richiamando Cons. St., Sez. V, n. 4523 del 2014 e Cons. St., Sez. V, n. 1326 del 2014, la sentenza distingue il risanamento conservativo, che presuppone opere lascianti inalterata la struttura originaria, dalla ristrutturazione edilizia, che comporta il rinnovo degli elementi costitutivi e l’alterazione della consistenza fisica dell’immobile. L’intervento rientra nella seconda categoria.

Quanto al vincolo fluviale, il Collegio rileva che la vicinanza del torrente era indicata nelle planimetrie della pratica di condono, ma non in quella relativa alla SCIA, tanto che gli interessati hanno dovuto chiedere un’autorizzazione postuma. Le censure sul profilo sismico restano assorbite.

Il passaggio centrale è di ordine processuale e sostanziale insieme. Poiché l’atto si fonda su più ragioni autonome, ne basta una legittima a sorreggerlo, mentre le doglianze sulle altre sono inammissibili per difetto di interesse (Cons. St., Sez. IV, n. 1769 del 2015). La dichiarazione di inefficacia riguarda una SCIA presentata per un’opera soggetta a permesso di costruire: l’amministrazione non agisce in autotutela. Richiamando Cons. St. n. 181 del 2025, la sentenza afferma che la segnalazione afferente a intervento sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti e non è invocabile il regime dei rigorosi limiti temporali.

Infine, l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto, privo di discrezionalità; le problematiche esecutive vanno valutate in sede di esecuzione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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