Condono e vincolo sopravvenuto: irrilevante l’epoca di apposizione (Cons. Stato n. 1337 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di sanatoria o di condono di un manufatto abusivo è ininfluente l’epoca in cui è sorto il vincolo, purché questo sia ancora in essere alla data in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria: la regola vale anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo. L’inclusione del mappale nel decreto di vincolo non implica alcuna valutazione positiva circa la compatibilità o la conservazione del singolo manufatto, né preclude alla Soprintendenza di qualificare talune opere come superfetative e pregiudizievoli per l’unitarietà del bene culturale. Il parere di compatibilità della Soprintendenza è espressione di discrezionalità tecnico-specialistica ed è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. In presenza di vincolo non è configurabile la formazione tacita del silenzio assenso sull’istanza di condono, essendo all’uopo richiesto il parere espresso dell’autorità preposta alla gestione del vincolo.

Il Fatto

I proprietari di un complesso monumentale comprensivo di parco, oggetto di vincolo diretto con decreto ministeriale del 1964, impugnavano dinanzi al TAR Veneto il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva rigettato, conformandosi al parere negativo della Soprintendenza, la domanda di condono presentata nel 1985 e riguardante la costruzione, in assenza di titolo abilitativo, di un capannone asseritamente adibito a stalla e collocato all’interno dell’area sottoposta a tutela.

La Soprintendenza aveva ritenuto l’intervento incompatibile con il carattere storico-artistico del complesso, rilevando che il manufatto sorge a ridosso degli annessi agricoli, parte integrante del sistema unitario della villa, e che il suo carattere precario e superfetativo genera un’immagine di disordine incompatibile con il decoro del bene tutelato. Il TAR respingeva il ricorso; i proprietari proponevano appello, resistito dal Ministero della cultura e dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente le valutazioni del primo giudice. Quanto al primo motivo, i giudici ricordano che in sede di sanatoria è ininfluente l’epoca in cui è sorto il vincolo, purché sia ancora in essere al momento della valutazione della domanda, e che la regola vale anche per le opere anteriori all’apposizione del vincolo (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 117 del 2021). La censura secondo cui il Ministero, se avesse ritenuto il manufatto superfetativo, non avrebbe dovuto includerlo nel vincolo, è inammissibile, perché costituisce contestazione dell’atto di vincolo, da impugnare tempestivamente.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la Soprintendenza dispone di ampia discrezionalità tecnico-specialistica e che il sindacato giurisdizionale è limitato al difetto di motivazione, all’illogicità manifesta e all’errore di fatto conclamato. La motivazione del parere è idonea a esprimere le ragioni di incompatibilità rispetto alle caratteristiche concrete dei luoghi; è sufficiente una motivazione anche scarna e sintetica, purché idonea a rivelare gli estremi logici dell’incompatibilità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3878 del 2013). La presunta non visibilit�� dell’edificio dai punti di osservazione principali non è dirimente: il vincolo monumentale tutela non soltanto le visuali, ma anche il decoro, la coerenza storico-funzionale e l’assetto complessivo del bene.

Infondato è anche il terzo motivo. L’inerzia dell’Amministrazione, ancorché protratta, non può generare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, né consentire la tacita formazione di un parere favorevole, dovendo lo stesso essere oggetto di esplicita determinazione motivata. Il richiamo al silenzio assenso non è pertinente: esso non si applica se l’abuso insiste su zona sottoposta a vincolo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2372 del 2020).

Quanto al quarto motivo, PAT e Piano degli Interventi non esplicano alcuna efficacia autorizzatoria, trattandosi di atti generali di pianificazione, e il diniego risulta motivato rispetto al vincolo specifico, a prescindere dalla disciplina urbanistica. Le censure procedimentali sono infondate: il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto ed esplicitato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, non essendo tenuto a confutare analiticamente ogni singolo punto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3355 del 2014). Infine, la domanda risarcitoria è respinta per la legittimità del provvedimento e perché il ristoro non può prescindere dalla spettanza del bene della vita. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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