Impianto idroelettrico da DMV qualificato a bacino non ad acqua fluente (Cons. Stato n. 1341 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti idroelettrici che beneficiano degli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 sono soggetti esclusivamente alla disciplina in esso contenuta, senza che rilevi quella dei successivi D.M. 23 giugno 2016 e D.M. 4 luglio 2019. Ai fini della qualificazione occorre riferirsi alla terminologia UNIPEDE richiamata dall’Allegato 2, punto 1.1.1, del citato decreto. L’impianto che sfrutta il deflusso minimo vitale rilasciato da una diga a monte, disponendo così di un flusso d’acqua costante e programmabile, va qualificato come impianto a bacino e non ad acqua fluente, mutuando per derivazione la natura dell’impianto posto a monte. La programmabilità della produzione giustifica la tariffa incentivante inferiore. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone una confutazione analitica delle osservazioni della parte privata, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto idroelettrico alimentato dal deflusso minimo vitale rilasciato dalla diga di Scandarello. Con provvedimento del 27 dicembre 2016 il GSE accolse solo parzialmente la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, qualificando l’impianto come a bacino o a serbatoio anziché ad acqua fluente e riconoscendo quindi una tariffa inferiore.
La società impugnò l’atto davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 17199/2023 respinse il ricorso. Il Tribunale ritenne il rinvio alla terminologia UNIPEDE di natura materiale, non dinamica, escluse l’applicabilità della disciplina più favorevole e qualificò l’impianto come a bacino per la presenza di un flusso programmabile, escludendo l’alea propria degli impianti ad acqua fluente. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione nodale della qualificazione giuridica degli impianti idroelettrici alimentati dal DMV, portata d’acqua continua e non interrompibile ai sensi degli artt. 56, 95 e 145 del D.Lgs. 152/2006. Rileva l’esistenza di un orientamento consolidato — richiamando Cons. St. n. 1642/2025, n. 1640/2025, n. 2129/2025, n. 7407/2025, n. 6370/2025 e n. 7165/2025 — al quale intende dare continuità, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il percorso argomentativo muove dal D.M. 6 luglio 2012, che richiama la terminologia UNIPEDE: la peculiarità degli impianti ad acqua fluente risiede nella capacità di utilizzare la portata di volta in volta presente, che il corso d’acqua non garantisce in modo costante. Le definizioni tecniche richiamate consentono di distinguere gli impianti run of the river da quelli ad accumulo in base alla possibilità di regolare il flusso.
La Corte valorizza la distinzione tra impianti programmabili e non programmabili. Gli impianti ad acqua fluente non sono gestibili con programmazione preventiva e sopportano costi di produzione più elevati, donde la tariffa più vantaggiosa. Gli impianti a bacino, invece, attraverso la capacità di accumulo, consentono di regolare i quantitativi e i tempi della produzione in funzione del prezzo di vendita.
Il passaggio decisivo riguarda il meccanismo della derivazione. Un impianto realizzato a valle delle opere di rilascio del DMV di un impianto a bacino o serbatoio mutua la natura del primo impianto posto a monte, in forza del punto 2.3.6.2 delle norme UNIPEDE richiamate dall’Allegato 2, punto 1.1.1, del D.M. 6 luglio 2012. Poiché l’impianto di specie sfrutta l’acqua rilasciata dalla diga di Scandarello, beneficia di un flusso costante e il titolare può calcolare e programmare in anticipo i costi: la qualificazione come impianto a bacino è quindi immune da vizi.
Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma che l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non esige una confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente idonea, in linea con Cons. Stato, sez. II, n. 9263 del 2024. Il provvedimento censurato dà conto della documentazione trasmessa e motiva in modo ampio anche sulla qualificazione UNIPEDE. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese e distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.