Rinuncia all’appello e compensazione delle spese nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 1348 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia all’appello, sottoscritta dalla parte o da avvocato munito di mandato speciale, depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano. Il collegio deve prendere atto della dichiarazione in ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione delle circostanze concrete e non è esclusa dalla rinuncia, quando il rinunciante la richieda e le controparti non si oppongano.

Il Fatto

Il TAR Marche, con sentenza n. 00048/2025, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da una società avverso i provvedimenti con cui una società in house partecipata da alcuni Comuni aveva aggiudicato a una controinteressata la gara per la cessione di una centrale idroelettrica e dei locali accessori.

L’originaria ricorrente ha proposto appello, affidato a due motivi: il primo censurava il mancato invio da parte del gestore di gara del nuovo codice identificativo per la presentazione delle offerte e la ritenuta inapplicabilità del d.lgs. n. 36/2023, anche sotto il profilo del soccorso istruttorio; il secondo contestava il diniego di applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e l’esclusione dell’errore non imputabile all’operatore economico. Si sono costituite la società appaltante e la controinteressata, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Prima dell’udienza di merito l’appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia all’appello ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., notificata nel rispetto del termine ivi previsto alla parte resistente e al controinteressato, chiedendo la compensazione delle spese e degli onorari di causa.

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione in omaggio al principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. La rinuncia, una volta validamente formalizzata e non opposta dalle parti interessate alla prosecuzione, preclude l’esame nel merito dei motivi di impugnazione.

Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo testuale dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta o resa in udienza, e che impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, con estinzione del processo in assenza di opposizione. Il comma 2 della stessa norma pone a carico del rinunciante le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

Su questa base la Sezione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia all’appello, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che annovera la rinuncia tra le cause di estinzione.

Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti costituite in ragione della peculiarità della controversia, come richiesto nell’atto di rinuncia e in assenza di opposizione delle parti appellate. La pronuncia è quindi di rito e non affronta nel merito le censure relative all’applicabilità del codice dei contratti pubblici e al soccorso istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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