Appalto integrato: firma del progettista e servizi analoghi nella gara (Cons. Stato n. 1345 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori il progettista indicato dal concorrente non assume la veste di offerente, ma di ausiliario del concorrente stesso: ne deriva che l’offerta tecnica va sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico o da un suo procuratore, non dal progettista incaricato, e che la lex specialis che tale sottoscrizione richieda non è illegittima. Il requisito del possesso di servizi analoghi e di servizi di punta va interpretato secondo ragionevolezza e proporzionalità, privilegiando la soluzione che consente la massima partecipazione; l’analogia si valuta considerando la complessità delle prestazioni e il settore di appartenenza, non l’identità tipologica dell’intervento. L’obbligo di indicare un giovane professionista nel gruppo di lavoro è soddisfatto quando dalla domanda di partecipazione risulti l’impegno a fargli firmare atti di progettazione, anche se qualificato come “supporto alla progettazione”.
Il Fatto
Una centrale unica di committenza indice una procedura aperta per l’affidamento congiunto, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023, della progettazione esecutiva e dei lavori di sistemazione idraulica di un bacino idrografico. La società seconda classificata impugna l’aggiudicazione, i verbali di gara e la lex specialis, lamentando il difetto dei requisiti del raggruppamento di progettisti dell’aggiudicataria e l’omessa sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un tecnico abilitato. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale.
Il TAR Campania respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. La seconda classificata appella; l’aggiudicataria propone appello incidentale. Il Consorzio committente si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sul giovane professionista. Il disciplinare richiede che il gruppo di lavoro comprenda almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni, in linea con l’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e con l’art. 4 del d.m. n. 263 del 2016. Nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione di impegno i professionisti sono elencati come coloro che firmeranno gli atti dell’appalto, con la relativa qualifica. La dicitura “supporto alla progettazione” non smentisce l’impegno: la qualifica attiene al ruolo interno alla società, come per le altre posizioni di coordinatore o responsabile progettista. Il motivo è quindi infondato, richiamando la Sezione la propria giurisprudenza sulla nozione ampia di attività di progettazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 10146 del 2025).
Sui servizi di punta e sui servizi analoghi, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 consente di richiedere servizi analoghi, mentre l’art. 10, comma 3, impone che i requisiti speciali siano attinenti e proporzionati all’oggetto. Il punto di equilibrio, in linea con l’art. 59 della direttiva n. 2014/24/UE, è quello indicato dalla giurisprudenza europea: i requisiti devono garantire l’affidabilità dell’aggiudicatario senza limitare artificialmente la concorrenza. L’analogia, pertanto, non richiede identità, ma va valutata considerando prestazioni, funzione, settore e complessità, secondo l’insegnamento della Sezione (Cons. Stato, Sez. V, n. 1510 del 2024 e n. 9970 del 2025).
Il disciplinare adotta una nozione particolarmente ampia di analogia, incentrata sulla complessità dell’intervento e comprensiva di consulenze accessorie e verifiche strutturali. Su queste basi la valutazione della stazione appaltante che ha ritenuto analoghi i servizi relativi a una centrale idroelettrica e all’ampliamento di una discarica non è censurabile: si tratta di opere riconducibili alle stesse categorie e di complessità comparabile. Gli ulteriori profili, riproposti in appello, risultano generici o non conducenti.
Quanto alla sottoscrizione degli elaborati, la Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 13 del 2020: il progettista esterno è ausiliario del concorrente, non offerente, e la disciplina dell’appalto integrato non impone che l’offerta sia da lui sottoscritta. Poiché nel caso concreto l’offerta tecnica non contiene elaborati progettuali, ma relazioni e computi, e la progettazione delle migliorie è rinviata alla fase successiva all’aggiudicazione, non sussiste alcun obbligo di firma del progettista né profilo di illegittimità della lex specialis. Respinti gli altri motivi, la Corte conferma l’improcedibilità dell’appello incidentale e la statuizione sul contributo unificato, che segue le regole della soccombenza. Gli appelli sono respinti con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.