Nessuna pregiudizialità civile sull’ordine di ripristino edilizio del Comune (Cons. Stato n. 1339 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che esercita il potere di repressione degli abusi edilizi non è tenuto ad approfondire i profili privatistici relativi al regime proprietario dell’area interessata dal proprio intervento, restando l’accertamento definitivo dei diritti reali riservato al giudice ordinario. La pendenza di una causa civile tra privati sull’assetto dei luoghi non integra una pregiudizialità tecnica ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., richiedendosi a tal fine che la controversia pregiudiziale costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione amministrativa. L’accertamento compiuto dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio civile, formatosi nel contraddittorio tra le parti, ben può essere richiamato dall’amministrazione nel provvedimento repressivo e giustifica la relativa determinazione. La conformità dell’intervento alla disciplina vigente al momento della sua esecuzione deve essere provata dal soggetto che ne contesta la collocazione temporale. Il vizio del contraddittorio procedimentale non determina l’annullamento del provvedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il Comune di Firenze, con provvedimento dell’11 aprile 2022, ha contestato la natura abusiva di alcune opere edili eseguite in un immobile e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. L’ordinanza richiamava il rapporto dell’A.S.L., un precedente avvio del procedimento e il verbale della Polizia Municipale, che aveva rilevato la realizzazione di un bagno al piano seminterrato in assenza di titolo e la modifica dello scarico dei reflui.

Il TAR Toscana ha parzialmente accolto il ricorso, annullando l’ordine di demolizione del bagno al seminterrato e respingendo il resto. La proprietaria ha proposto appello, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale, l’erronea valutazione della disciplina igienico-sanitaria applicabile, il difetto di motivazione sulla collocazione temporale delle opere e la mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa civile pendente tra i privati.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato restringe l’oggetto dell’appello alla legittimità dell’ordine di ripristino dello scarico del bagno al piano terra, trasferito dalla fossa biologica originaria a un’altra fossa ubicata in proprietà altrui e non adeguata alle prescrizioni igienico-sanitarie.

Sul motivo di sospensione necessaria, il Collegio esclude la pregiudizialità tecnica: oggetto del giudizio è l’esercizio legittimo del potere comunale, mentre l’accertamento dei diritti che gravano sull’area spetta al giudice ordinario. La circostanza che il provvedimento si fondi su un elemento istruttorio formatosi nel giudizio civile tra i privati non crea alcun rapporto di pregiudizialità, tanto più che il Comune non è parte di quel giudizio. richiama sul punto Cass., Sez. un., ord. 27 luglio 2004, n. 14060.

Nel merito, la Corte ritiene il provvedimento sorretto da basi solide: gli accertamenti della Polizia Municipale e il rapporto A.S.L., confermati dalla CTU disposta nel giudizio civile. La provenienza di tale accertamento da un ausiliario del giudice, nel rispetto del contraddittorio, ne giustifica la maggiore attendibilità rispetto a una perizia di parte, che secondo Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 5128 non è qualificabile come mezzo di prova.

Quanto alla collocazione temporale delle opere, il Collegio condivide la conclusione del TAR: spettava alla ricorrente dimostrare la conformità dell’intervento alla disciplina vigente all’epoca della sua esecuzione. Le risultanze della CTU — la realizzazione di un gradino sotto il vano wc tra il 1995 e il 2018 e la diversa destinazione dello scarico rispetto al 2007 — collocano l’opera in data successiva. Non è pertanto censurabile l’ordine di ripristino del percorso precedente o di adeguamento della fossa in uso, priva del tubo esalatore di diametro prescritto e del chiusino a doppia lapide.

Infine, il vizio del contraddittorio procedimentale resta assorbito: alla luce delle evidenze raccolte, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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