Varianti urbanistiche e interesse a ricorrere del proprietario non inciso (TAR Toscana n. 170 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione degli strumenti urbanistici, anche particolareggiati, e delle loro varianti, il rapporto di vicinitas è idoneo a fondare al più una generica legittimazione, ma non anche l’interesse a ricorrere. Quest’ultimo richiede l’allegazione e la prova di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà del ricorrente, non potendosi invocare il generico pregiudizio all’ordinato assetto del territorio o alla salubrità dell’ambiente. Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione costituiscono un mero apporto dei privati, con conseguente assenza, in capo all’Amministrazione, di un obbligo puntuale di motivazione oltre quella desumibile dalla relazione illustrativa del piano.
Il Fatto
Il ricorrente, geometra con studio nel Comune di Poggibonsi e proprietario di immobili nel medesimo territorio, ha impugnato davanti al TAR Toscana la deliberazione consiliare recante approvazione di un Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale, unitamente al parere di regolarità tecnica, all’atto d’impulso e alla relazione del responsabile del procedimento. Ha chiesto, inoltre, la condanna del Comune per lite temeraria, deducendo la palese violazione dei doveri d’ufficio.
Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire. Il ricorrente, nell’ultima memoria, ha contestato la validità della costituzione dell’ente, avvenuta in persona del dirigente anziché del Sindaco. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sull’invalidità della costituzione del Comune. Lo Statuto dell’ente, all’art. 53, attribuisce ai dirigenti la rappresentanza legale e il potere di promuovere e resistere alle liti. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel conferire al sindaco la rappresentanza legale, non esclude che una specifica disposizione statutaria la affidi al dirigente ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5619 del 2021 e da Cons. Stato, sez. IV, n. 701 del 2012.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente si limita ad affermare la proprietà di immobili, lo svolgimento della professione e l’aver presentato osservazioni, senza allegare né provare uno specifico pregiudizio ai propri suoli. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 5674 del 2017; Cons. Stato, sez. IV, n. 1011 del 2020) distingue nettamente tra impugnazione di titoli edilizi, dove la vicinitas fonda legittimazione e interesse, e impugnazione di strumenti urbanistici, dove serve la prova di una lesione concreta e attuale.
Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il Comune ha effettivamente considerato il contributo del ricorrente, qualificandolo come istanza di annullamento in autotutela, rispetto alla quale non sussiste obbligo di pronunciarsi. Anche a volerlo considerare alla stregua di osservazioni, la censura resta infondata: secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 7403 del 2023, le osservazioni in materia urbanistica costituiscono un mero apporto dei privati, senza obbligo puntuale di motivazione oltre quella desumibile dalla relazione illustrativa del piano.
Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto. Le spese di giudizio sono integralmente compensate in ragione della vicenda nel suo complesso.
Nota della Redazione
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