Cava inattiva e decadenza dall’autorizzazione non impedita dalla scadenza del termine (TAR Marche n. 134 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di durata dell’autorizzazione alla coltivazione di una cava non impedisce la dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 19 della L.R. Marche n. 71/1997. La decadenza costituisce esito alternativo alla naturale conclusione del rapporto, che si realizza con la corretta esecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale e la successiva verifica ex art. 18 della stessa legge. Il mero decorso del termine, in assenza di tale conclusione, non determina la chiusura del sito né consuma il potere dell’amministrazione. Il ritardo nell’adozione del provvedimento di decadenza non ne comporta l’illegittimità, avendo i termini di conclusione del procedimento natura meramente ordinatoria, salva espressa previsione contraria. L’eventuale inerzia dell’amministrazione resta estranea al giudizio di legittimità degli atti impugnati in sede di annullamento.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari, per successione, di fondi siti nel territorio di un Comune marchigiano, interessati da un progetto di attività estrattiva rientrante nel bacino del Programma Provinciale Attività Estrattive. L’autorizzazione alla coltivazione di un giacimento ghiaioso-sabbioso era stata rilasciata a un’ATI con determinazione comunale del 31 marzo 2011, ai sensi della L.R. Marche n. 71/1997.
Secondo i proprietari l’attività non sarebbe mai stata avviata: non risulterebbe formalmente presentata la denuncia di inizio lavori e l’area sarebbe rimasta inattiva. Solo nel 2022 il Comune ha convocato un tavolo tecnico, all’esito del quale ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione con determinazione n. 68 del 2 febbraio 2023. Contestualmente ha approvato lo schema di accordo transattivo con la società subentrata e, con determinazione n. 107 del 24 febbraio 2023, ha disposto lo svincolo della polizza fideiussoria. I proprietari impugnano i tre provvedimenti, lamentando l’inerzia del Comune e il pregiudizio al progetto di parco fotovoltaico sul sito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari, comprese quelle sulla tardività della memoria dei ricorrenti. Viene respinta anche la richiesta di estromissione della Provincia, che ha partecipato al tavolo tecnico posto a base della decadenza.
Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: si tratta di un ordinario ricorso impugnatorio, sia pure con riserva di richiesta risarcitoria, e non di una contestazione dei danni economici da ritardo. Su questo presupposto cade il primo motivo, articolato su due direttrici potenzialmente contraddittorie: da un lato la decadenza sarebbe intervenuta dopo la scadenza dell’autorizzazione, dall’altro il Comune avrebbe dovuto pronunciarla già dal 2014.
Sul ritardo, il Collegio ribadisce il principio per cui i termini di conclusione del procedimento hanno natura meramente ordinatoria, salva espressa previsione contraria, richiamando TAR Marche n. 196 del 2024. Il loro mancato rispetto non rende illegittimo il provvedimento finale né priva la pubblica amministrazione del potere di provvedere.
Quanto alla scadenza, il Tribunale afferma che il termine di durata della concessione non esclude la revoca-decadenza ex art. 19 della L.R. n. 71/1997, che prevede la decadenza, tra l’altro, quando venga meno in via definitiva la capacità tecnica o economica dell’imprenditore o quando la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto per gravi e perduranti inadempienze. La decadenza rappresenta un esito alternativo alla fisiologica conclusione delineata dall’art. 18, che si perfeziona con la comunicazione dell’ultimazione dei lavori, l’accertamento della Commissione e il provvedimento sindacale di svincolo o di intimazione.
Nel caso concreto tale conclusione era impraticabile: il verbale del tavolo tecnico del 13 ottobre 2022 attesta la mancata presentazione della denuncia di inizio lavori ai sensi degli artt. 24-28 del d.P.R. n. 128/1959 e lo stato di inattività dell’area, ormai in avanzato stato di rinaturalizzazione. Il primo motivo è quindi infondato, non essendovi prova dell’avvio dell’attività, ipotesi che gli stessi ricorrenti prospettano in termini dubitativi; e non potendosi configurare una chiusura ex art. 18 di un’attività mai iniziata né conclusa.
Le censure sull’inerzia comunque restano irrilevanti in un giudizio impugnatorio. Quanto agli atti sull’accordo transattivo e sullo svincolo della fideiussione, le doglianze sono generiche e fondate sull’illegittimità della presupposta decadenza, per cui vanno respinte. Le particolarità del procedimento giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.