Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 6854 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione dell’appellante di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. La declaratoria di improcedibilità consegue anche quando la sopravvenuta carenza di interesse derivi dall’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Le società appellanti avevano impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva annullato in autotutela l’atto autorizzativo relativo alla realizzazione di un dehors a servizio dell’attività commerciale esercitata sul lungolago, formatosi a seguito di SCIA, nonché il successivo ordine di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo immune dai vizi dedotti il provvedimento di autotutela per la mancanza di un valido titolo di disponibilità dell’area pubblica interessata dall’intervento.
Proposto appello, nelle more del giudizio le società hanno provveduto alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, dichiarando espressamente il venir meno di ogni interesse alla decisione e chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della sopravvenienza consistente nella dichiarazione espressa delle appellanti circa il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito. Da tale dichiarazione discende la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Consiglio di Stato enuncia la regola processuale: in caso di espressa dichiarazione dell’appellante di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
La decisione si fonda sul principio dispositivo in senso ampio, che nel processo amministrativo opera in assenza di repliche o diverse richieste della controparte. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.
Il Collegio richiama il precedente della Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789, posto a sostegno dell’orientamento secondo cui il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie e dell’incidenza delle sopravvenienze ai fini della definizione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.