Appello al Consiglio di Stato avverso sentenza del TAR Sicilia (C.G.A.R.S. n. 124 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di appello erroneamente proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza resa da un TAR siciliano, la competenza a decidere su ogni questione, anche di ammissibilità o ricevibilità, spetta esclusivamente al C.G.A.R.S., in forza della competenza funzionale inderogabile prevista dall’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana. L’erronea proposizione dell’appello a Roma non è di per sé causa di inammissibilità, purché l’appellante depositi l’atto presso il C.G.A.R.S. entro i termini decadenziali decorrenti dalla notifica. Ove il deposito avvenga oltre tali termini, l’appello è irricevibile. Non è concedibile la rimessione in termini, poiché l’ignorantia legis sull’inderogabilità della competenza non è scusabile.

Il Fatto

La società appellante presenta domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 per la realizzazione di una struttura alberghiera in Sicilia. Collocatasi in terza posizione in graduatoria, ottiene il preavviso di rigetto e, quindi, la delibera di non ammissione adottata dal soggetto gestore. Propone ricorso dinanzi al TAR Lazio, che si dichiara territorialmente incompetente, con conseguente riassunzione davanti al TAR Sicilia – Catania.

Il TAR respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La società propone appello, indirizzandolo al Consiglio di Stato. La Sezione VI, con ordinanza, dichiara la propria incompetenza funzionale e dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio di Stato per l’assegnazione alla Sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti in termini e le Adunanze Plenarie nn. 9 e 10 del 2023. Da esse discende che la questione sull’ammissibilità dell’appello può essere decisa solo dal C.G.A.R.S. e che la Sezione romana non può definire il giudizio, dovendosi limitare a dichiarare la propria incompetenza e a trasmettere gli atti a Palermo. La competenza della Sezione staccata è inderogabile, perché prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale avente rango costituzionale.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’appello, notificato il 9 aprile 2024, è pervenuto alla Segreteria del C.G.A.R.S. solo l’8 agosto 2024, all’esito della trasmissione disposta dal Consiglio di Stato. Il deposito è dunque tardivo rispetto al termine perentorio applicabile.

La Corte precisa che l’erronea proposizione a Roma non è di per sé causa di inammissibilità: l’appellante può ravvedersi e depositare l’atto a Palermo entro i termini decadenziali decorrenti dalla notifica, ovvero rinnovarlo nei termini di legge. In tal caso l’appello sarebbe tempestivo e meriterebbe esame nel merito. Nel caso concreto, tuttavia, il deposito è intervenuto oltre ogni termine utile.

Il Collegio esclude la rimessione in termini. L’appellante è unico responsabile dell’errore per ignorantia legis sulla norma che sancisce l’inderogabilità della competenza, e tale errore non presenta alcuno dei requisiti di scusabilità. L’eccezione di irricevibilità sollevata dal soggetto gestore è dunque fondata. L’appello è dichiarato irricevibile. Le spese del grado sono compensate tra le parti costituite, in ragione della sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale richiamato rispetto al momento della proposizione dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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