Nessun rimborso di oblazione e oneri dopo rilascio titolo in sanatoria (TAR Marche n. 135 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione e di oneri concessori in relazione a una domanda di condono può derivare soltanto dal rigetto della domanda stessa oppure dalla rinuncia alla medesima, purché intervenuta prima del rilascio del titolo in sanatoria. Una volta adottata la concessione in sanatoria, il pagamento trova la propria causa nel provvedimento autorizzativo e non è più ripetibile, neppure mediante successiva rinuncia al condono. Il titolo autorizzativo può essere modificato o annullato solo attraverso un procedimento di secondo grado, non essendo sufficiente a privarlo di efficacia il mancato ritiro o il mancato integrale versamento dei conguagli. Non sussiste indebito arricchimento dell’ente quando l’obbligazione di pagamento sia giustificata da un titolo valido ed efficace. Né la sentenza che abbia accertato la conformità della destinazione d’uso, resa su un diverso provvedimento e in giudizio cui l’amministrazione finanziaria non ha partecipato, vale a qualificare come sine titulo le somme versate.
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 52.061,91 versati tra il dicembre 1994 e l’agosto 1998 a titolo di oblazione, anticipazione di oneri di concessione e contributo concessorio. Le somme si riferiscono a una domanda di permesso in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso dei locali in cui si svolgeva l’attività, da vendita all’ingrosso a vendita al dettaglio.
La ricorrente sostiene che la domanda fu presentata a scopo meramente cautelativo, in attesa della definizione di un precedente ricorso avverso l’ordinanza di chiusura dell’attività. Quel ricorso era stato accolto con sentenza del TAR Marche n. 1033 del 12 giugno 2007, che avrebbe escluso la necessità del cambio d’uso. Da qui la pretesa restituzione, non essendosi peraltro mai perfezionata la sanatoria. Si costituiscono il Comune di Pesaro, che eccepisce il difetto di giurisdizione e deduce la definizione positiva del procedimento con rilascio del titolo, e l’Agenzia delle Entrate, che eccepisce inammissibilità, mancato rispetto della procedura di rimborso e prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, ritenendo la fattispecie non sovrapponibile a quella esaminata nella sentenza n. 699/2024 dello stesso Tribunale. Non si tratta soltanto di accertare il diritto alla restituzione rispetto a una domanda respinta o rinunciata, ma di stabilire l’an del diritto in correlazione all’esercizio del potere autoritativo a monte. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è quindi affermata.
Nel merito il ricorso è infondato. Dalla documentazione del Comune risulta che la domanda di sanatoria, presentata nel febbraio 1995, fu accolta con il rilascio della concessione n. 353/C del 5 giugno 1998, intervenuta nelle more del giudizio definito con la sentenza n. 1033/2007, con comunicazione del conguaglio ricevuta il 16 giugno 1998. Non risulta che la domanda sia stata presentata a scopo cautelativo né con riserva di ripetizione.
Il Tribunale richiama il principio pacifico secondo cui la rinuncia al condono è esercitabile solo fino a quando il titolo autorizzativo non sia stato adottato. Nella specie non risulta alcuna rinuncia anteriore al rilascio. Una volta definito il procedimento con il titolo, il pagamento trova causa nel provvedimento ottenuto e la restituzione non è più esigibile: il diritto alla ripetizione può conseguire al rigetto o alla rinuncia anticipata, non a una rinuncia successiva.
Il provvedimento autorizzativo può essere modificato o annullato solo mediante un procedimento di secondo grado, non attivato nella fattispecie. Irrilevante è il mancato ritiro del titolo o il mancato integrale pagamento dei conguagli, perché il procedimento di sanatoria si intende concluso con il rilascio dell’autorizzazione. Per le stesse ragioni non si configura indebito arricchimento dell’ente.
Quanto alla sentenza n. 1033/2007, il Collegio ne esclude la decisività: quel giudizio ha riguardato un diverso provvedimento e non la legittimità dell’autorizzazione in sanatoria, mai annullata. Non si discute dunque di somme versate sine titulo, ma di somme giustificate da un titolo valido ed efficace. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dei profili peculiari della vicenda.
Nota della Redazione
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