Silenzio assenso in conferenza di servizi e potere di autotutela dell’ANAS (TAR Sicilia n. 1350 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del meccanismo semplificatorio dell’art. 14-bis, quarto comma, della legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione dell’amministrazione entro il termine fissato in conferenza di servizi equivale ad assenso senza condizioni, salvi i soli casi in cui disposizioni del diritto europeo richiedano provvedimenti espressi. L’amministrazione che sia rimasta inerte non può dunque adottare un diniego tardivo del nulla-osta, essendo il proprio potere decisionale ormai consumato. Un eventuale ripensamento può avvenire esclusivamente attraverso l’autotutela, nel rispetto dei presupposti e dei termini degli artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto è atto endoprocedimentale e i suoi vizi si fanno valere con l’impugnazione dell’atto finale.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al SUAP del Comune di Naso, il 30 giugno 2021, istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti. Il Comune indice la conferenza di servizi, fissando il termine perentorio per le determinazioni delle amministrazioni interessate, tra cui l’ANAS per i profili di competenza.
L’ANAS non trasmette le proprie determinazioni. Il RUP dichiara conclusa la conferenza e il Comune rilascia il provvedimento unico autorizzativo n. 7 del 30 novembre 2022. Solo il 23 dicembre 2022 l’ANAS comunica il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, con provvedimento del 27 settembre 2023, nega il nulla-osta, oltre un anno e quattro mesi dopo la formazione del silenzio assenso e sei mesi dopo l’avvio dei lavori. La società impugna il diniego davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari dell’ANAS. Il Comune di Naso non è controinteressato, perché ha adottato il provvedimento autorizzativo e i suoi interessi convergono con quelli della ricorrente. Quanto al preavviso di rigetto, si tratta di atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile: i suoi vizi si deducono avverso l’atto finale.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 14-bis, quarto comma, della legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 7/2019 prevedono che la mancata determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. IV, 02/10/2023, n. 8610 e il parere n. 1640 del 13 luglio 2016: nei procedimenti a decisione pluristrutturata il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis ad atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo.
Il meccanismo dell’art. 17-bis opera nei rapporti tra amministrazioni co-decidenti a prescindere dalla natura del provvedimento finale; le medesime conclusioni valgono per l’art. 14-bis, come modificato dal d.lgs. n. 127/2016. Nella fattispecie non risultano previsioni del diritto europeo che impongano un provvedimento espresso in materia di circolazione stradale.
L’ANAS non poteva quindi intervenire in via di autotutela sulla propria determinazione tacita senza osservare la disciplina degli artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il tardivo diniego è illegittimo e il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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