Revocazione per dolo non fondata senza prova della doppia pretesa di pagamento (TAR Emilia-Romagna n. 361 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per dolo della parte, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., richiede la prova di un comportamento fraudolento idoneo a incidere sulla decisione del giudice. Non integra il dolo la mera scelta della parte vittoriosa di attendere il termine lungo d’impugnazione prima di notificare la sentenza, né la mancata attivazione del giudice soccombente, che liberamente ha scelto di non costituirsi e di non verificare l’esito del giudizio nei pubblici registri. La cessazione della materia del contendere presuppone, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente e non opera quando l’atto impugnato non sia stato ritirato in autotutela. Anche in caso di cessazione della materia del contendere la ripartizione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il Comune ricorrente chiede la revocazione della sentenza con cui la Seconda Sezione del TAR Emilia-Romagna lo aveva condannato a restituire alla società allora ricorrente la somma versata a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre a interessi e spese. Il Comune non si era costituito in quel giudizio e lamenta che la controparte abbia atteso la scadenza del termine lungo di impugnazione prima di notificare la sentenza.

Secondo l’Ente, la società avrebbe dovuto dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata la somma restituita dopo la notifica del ricorso in forza di un parere regionale favorevole al privato. Il Comune chiede, in subordine, l’accertamento che nulla più deve alla società, ora in liquidazione, la quale non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’onere di diligenza del Comune. La mancata costituzione nel giudizio originario costituisce scelta libera, così come libera è stata la decisione di non verificare l’evoluzione della causa attraverso i pubblici registri. Da ciò deriva che nessun obbligo, neppure fondato sul principio generale di correttezza, gravava sulla società di notificare la sentenza prima della scadenza del termine.

Quanto al profilo centrale della revocazione per dolo, il ricorrente non ha dimostrato, né allegato, che la società abbia preteso due volte la restituzione della medesima somma, prima o dopo la notifica del provvedimento revocando. L’assenza di questa prova esclude la malafede e priva di fondamento la domanda revocatoria, restando fermo che alcuna duplicazione di pagamento è ammessa.

Il Tribunale verifica poi i presupposti della cessazione della materia del contendere. La norma applicata è l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che la subordina alla piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, secondo l’insegnamento richiamato della Sez. V n. 823/2024 del Consiglio di Stato. Nel giudizio definito dalla sentenza revocanda la società aveva chiesto l’annullamento della nota con cui il Comune aveva sospeso l’efficacia della SCIA sino al pagamento degli oneri, oltre alla restituzione di quanto versato. Poiché il Comune non ha ritirato l’atto in autotutela, l’interesse all’annullamento persisteva, anche solo per rendere definitiva la restituzione.

Il Collegio respinge anche l’argomento sulle spese. La ripartizione segue il criterio della soccombenza virtuale, come affermato in continuità con l’orientamento della Sezione, da ultimo espresso dalla sentenza n. 846/2024. Anche in caso di cessazione della materia del contendere il Comune sarebbe risultato soccombente virtuale, avendo restituito la somma dopo l’instaurazione del giudizio.

Infine, la domanda di accertamento in subordine è infondata. Il documento indicato come prova della restituzione è in realtà il frontespizio della richiesta a Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, volta a verificare l’esistenza di debiti erariali ostativi. La determina e l’atto di liquidazione riguardano la sola sorte capitale di €uro 29.272,58, mentre la società conserva titolo, in forza della sentenza n. 412/2020, anche agli interessi legali e alle spese. Il ricorso è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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