Silenzio della PA e sopravvenuta improcedibilità per comportamento concludente (TAR Sicilia n. 1354 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento che definisce la vicenda sostanziale, anche se non comunicato al ricorrente, integra un comportamento concludente dell’ente e determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. L’interesse azionato, infatti, viene meno quando il provvedimento sopravvenuto si pone in termini di incompatibilità con la pretesa fatta valere in giudizio. L’omessa comunicazione all’istante di un provvedimento già adottato, se avrebbe potuto evitare il giudizio, giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Comune di Messina un’istanza, a mezzo PEC, per ottenere la conclusione del procedimento di repressione degli abusi edilizi avviato nei confronti dei controinteressati, sollecitando l’adozione delle determinazioni necessarie a dare esecuzione a un ordine di demolizione e alle statuizioni di una sentenza penale.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso per declaratoria di illegittimità del silenzio e per accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento. Costituitosi in giudizio, il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo nel frattempo rilasciato ai controinteressati il provvedimento di accertamento di conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale: il procedimento repressivo era stato sospeso in attesa della definizione di una pratica di sanatoria, poi esitata favorevolmente con il rilascio del titolo edilizio in data 4 luglio 2023, quindi prima della stessa istanza del ricorrente del 20 luglio 2023.
Su questa base, il TAR ha ritenuto che l’adozione del titolo edilizio abbia determinato un mutamento della situazione di fatto e di diritto, ponendosi in termini di incompatibilità rispetto alla richiesta di esecuzione dell’ordine di demolizione. Il rilascio del titolo si colloca, infatti, nell’ottica della conclusione del procedimento repressivo, sia pure non in senso favorevole al ricorrente.
Il punto giuridicamente centrale è la qualificazione di tale condotta: anche in assenza di una comunicazione al ricorrente, il rilascio del titolo integra un comportamento concludente del Comune, con effetti analoghi a quelli di un espresso provvedimento di diniego. Da ciò deriva la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
Il Collegio ha poi affrontato il profilo delle spese. Il Comune, pur avendo adottato il provvedimento favorevole ai controinteressati il 4 luglio 2023, ha omesso di comunicarlo al ricorrente in risposta all’istanza del 20 luglio 2023, quando il procedimento era ormai concluso. Tale omissione, secondo il TAR, avrebbe verosimilmente potuto evitare l’instaurazione del giudizio.
La sentenza dichiara pertanto il ricorso improcedibile e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in Euro 1.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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